Lavoratori in appalto, sì all’assemblea nella mensa aziendale del committente
- 24 Giugno 2026
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La pronuncia del Tribunale di Pistoia del 27 maggio 2026 offre uno spunto significativo sul rapporto tra appalto, spazi aziendali e diritti collettivi dei lavoratori dell’indotto. Il caso riguarda il rifiuto della committente di consentire ai dipendenti delle imprese appaltatrici, stabilmente impiegati nello stabilimento, lo svolgimento delle assemblee sindacali nei locali mensa aziendali. Il giudice accoglie la domanda della Fiom Cgil delle province di Firenze Prato e Pistoia valorizzando il contenuto di un protocollo aziendale del 2021, nel quale la società committente si era impegnata a garantire ai lavoratori delle appaltatrici l’accesso ai locali mensa. Il passaggio centrale della decisione è nell’interpretazione di tale clausola. Secondo il Tribunale, l’accesso alla mensa non poteva essere ridotto alla sola fruizione del pasto. Il protocollo, infatti, collocava quella previsione dentro una cornice più ampia: il rispetto dei diritti e doveri, dei principi etici e morali e degli standard di lavoro e sicurezza previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Proprio per questo, una volta riconosciuto ai lavoratori dell’appalto l’accesso a quello spazio comune, la committente non poteva selezionare unilateralmente le finalità dell’accesso, escludendo quella sindacale. Tra i diritti che compongono questa cornice rientra anche il diritto di assemblea di cui all’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, quale espressione delle prerogative collettive esercitate nell’unità produttiva in cui la prestazione viene concretamente resa. Se dunque i locali mensa sono ordinariamente utilizzati per le assemblee dei dipendenti della committente, essi devono essere resi disponibili anche per quelle dei lavoratori delle appaltatrici, ove la richiesta sia formulata secondo le regole di legge e di contratto. La decisione è interessante perché mostra il ruolo crescente della contrattazione collettiva nella regolazione dell’indotto. Non si tratta di confondere i rapporti di lavoro, né di assimilare automaticamente i dipendenti dell’appaltatore a quelli della committente. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che nei siti produttivi integrati alcuni spazi e alcuni diritti possono essere regolati in modo comune, senza che ciò comporti necessariamente una perdita di autonomia dell’appalto. È un equilibrio delicato. L’appalto genuino richiede che l’appaltatore conservi organizzazione, potere direttivo e rischio d’impresa. Tuttavia, la tutela di tale autonomia non può tradursi nell’isolamento materiale e sindacale dei lavoratori dell’indotto. La contrattazione collettiva più recente sembra muoversi proprio su questo crinale: il Ccnl Mobilità/Area contrattuale ferroviaria ha previsto buoni pasto da 7 euro per i lavoratori degli appalti ferroviari; il Ccnl Metalmeccanici, nell’ultimo rinnovo, consente, a determinate condizioni, l’accesso dei lavoratori in appalto ad alcuni spazi comuni, come spogliatoi, parcheggi e spazi di affissione. Sono misure che rafforzano la parità sostanziale delle condizioni di lavoro, ma devono essere formulate con attenzione. La condivisione di spazi, servizi e prerogative sindacali non deve trasformarsi in esercizio di poteri direttivi da parte della committente. La sentenza di Pistoia indica una possibile linea di confine: l’appalto non si tutela escludendo i lavoratori dell’indotto dagli spazi aziendali, ma distinguendo con precisione tra accesso a tutele comuni e ingerenza nell’organizzazione della prestazione.
Fonte: SOLE24ORE