Dal 1° gennaio 2026 è cambiata in modo significativo la disciplina del versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è intervenuta sul sistema previgente, ampliando il perimetro dei datori di lavoro obbligati e superando, per molte realtà aziendali, la cristallizzazione della soglia occupazionale riferita al 31 dicembre 2006. Particolare rilievo assume, in questa fase di prima applicazione, l’art. 16 del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), che consente ai nuovi soggetti obbligati dal 1° gennaio 2026 di effettuare entro il 16 luglio 2026 i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, considerandoli tempestivi a tutti gli effetti e senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. Quadro generale: il TFR tra accantonamento aziendale e Fondo Tesoreria.
Il TFR non destinato alla previdenza complementare segue, da anni, una duplice modalità di gestione:
nelle aziende non soggette all’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria, il TFR maturando resta accantonato presso il datore di lavoro – salvo richiesta esplicita di adesione alla previdenza complementare;
nelle aziende obbligate, invece, le quote maturande riferite ai lavoratori che scelgono di mantenere il TFR “in azienda” devono essere versate mensilmente al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, secondo termini e modalità sostanzialmente allineati a quelli della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Sistema previgente: il limite della fotografia al 31 dicembre 2006. Prima dell’intervento della legge di bilancio 2026, il sistema presentava una criticità applicativa evidente: per i datori di lavoro già in attività al 31 dicembre 2006, l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria era legato alla soglia occupazionale posseduta a quella data di almeno 50 addetti. In altri termini, se un’azienda già attiva nel 2006 non raggiungeva il requisito dimensionale previsto, gli incrementi occupazionali successivi non comportavano automaticamente l’ingresso nell’obbligo di versamento al Fondo. Ciò ha determinato, nel tempo, una distinzione non sempre coerente tra aziende dimensionalmente simili: alcune obbligate perché già sopra soglia nel 2006, altre escluse pur essendo cresciute negli anni successivi. La nuova regola dal 1° gennaio 2026: soglie progressive e verifica annuale. La modifica normativa del 2026 introduce un criterio dinamico, fondato sulla media occupazionale dell’anno precedente: dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento del TFR maturando al Fondo Tesoreria si estende anche ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali negli anni successivi a quello di inizio attività. Pertanto, il parametro di riferimento non è più soltanto una fotografia storica, ma la media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga considerato.
La disciplina introduce soglie progressive:
per il biennio 2026-2027, l’obbligo scatta al raggiungimento di una media annua pari almeno a 60 addetti;
per il periodo 2028-2031, la soglia si riduce a 50 addetti;
dal 2032, la soglia si abbassa ulteriormente a 40 addetti.
Per il 2026, primo anno di applicazione della nuova disciplina, occorre dunque verificare la media occupazionale dell’anno 2025: quindi se il datore di lavoro, già in attività nel 2024, ha registrato nel 2025 una media almeno pari a 60 addetti, dal 1° gennaio 2026 è tenuto al versamento del TFR maturando al Fondo Tesoreria per i lavoratori interessati. Imprese coinvolte dalla riforma. Sono coinvolti in qualità di nuovi obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro che raggiungono le nuove soglie dimensionali previste dalla legge di bilancio 2026. Per queste aziende la novità oltre a comportare una verifica strutturale dell’organico, può incidere direttamente sui flussi di cassa, e sulle procedure di payroll del primo semestre 2026. Altro punto rilevante le aziende di nuova costituzione per le quali continua ad applicarsi la regola secondo cui, se nell’anno di inizio attività viene raggiunta la media di 50 dipendenti, sorge l’obbligo di conferimento del TFR maturando al Fondo Tesoreria. In tale ipotesi, secondo l’impostazione amministrativa, il versamento può riguardare anche i mesi pregressi decorrenti dall’inizio dell’attività, con necessità di conguaglio, al contrario, le nuove soglie di 60, 50 e 40 addetti – a seconda del periodo temporale individuato - operano per gli anni successivi a quello di inizio attività e non sostituiscono la regola specifica prevista per la nuova costituzione. Calcolo della media occupazionale. La verifica della soglia richiede un calcolo accurato della media annuale dei lavoratori subordinati. Devono essere considerati, in linea generale, tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dall’orario di lavoro e dall’effettivo obbligo di accantonamento del TFR. Rientrano quindi nel computo, tra gli altri, lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori a termine, apprendisti, intermittenti, lavoratori a domicilio subordinati, soci lavoratori subordinati di cooperativa e lavoratori distaccati all’estero, computati in capo all’impresa distaccante. Un punto di attenzione per i rapporti part-time: devono essere riproporzionati in base all’orario svolto rispetto al tempo pieno, secondo il criterio di calcolo della logica delle giornate convenzionali, assumendo ordinariamente 26 giornate mensili e 312 giornate annue per un lavoratore full-time presente per l’intero anno.
Sono invece esclusi dal computo:
i lavoratori somministrati che rilevano in capo all’agenzia di somministrazione;
i collaboratori non subordinati;
gli stagisti;
i lavoratori assenti sostituiti da altro lavoratore, nel qual caso viene computato il sostituto.
A queste esclusioni in tema di computo, anche quando l’azienda è obbligata al Fondo Tesoreria, non tutti i lavoratori determinano necessariamente un versamento; è sempre necessario individuare quale sia la scelta del lavoratore in materia di destinazione del TFR: infatti, se questo viene conferito a una forma pensionistica complementare, prevale sul versamento al Fondo Tesoreria INPS.
Adempimenti operativi: SC34, UNIEMENS e gestione mensile
L’estensione dell’obbligo comporta una serie di adempimenti pratici:
comunicazione all’INPS della dimensione occupazionale attraverso il modello telematico SC34 per consentire all’Istituto di acquisire l’informazione relativa al possesso del requisito dimensionale e di inquadrare il datore di lavoro tra i soggetti obbligati;
adeguare le denunce UNIEMENS, distinguendo correttamente i lavoratori soggetti a versamento, quelli esclusi e quelli che destinano il TFR alla previdenza complementare.
Sul piano economico, la quota di TFR da versare è determinata secondo le regole ordinarie di maturazione del trattamento di fine rapporto, tenendo conto della retribuzione utile e del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 2120 c.c. Il versamento avviene mensilmente, con scadenza ordinaria il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, con eventuali conguagli a fine anno o alla cessazione del rapporto. Periodo transitorio 2026 e funzione del DL 62/2026.
L’avvio della nuova disciplina ha richiesto un intervento transitorio, necessario per gestire la prima fase applicativa e consentire alle aziende di adeguare procedure, calcoli e flussi contributivi. L’art. 16 DL 62/2026, come anticipato, ha previsto che, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo Tesoreia a decorrere dal 1° gennaio 2026, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge, quindi per tali periodi non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. Con la Circ. 12/2026, l’INPS ha fornito le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, nonché le istruzioni concernenti la regolarizzazione dei periodi pregressi con la possibilità di effettuare i versamenti delle quote arretrate del TFR al Fondo di Tesoreria, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della medesima circolare, ossia entro il 16 maggio 2026. A seguito dell’ulteriore periodo transitorio introdotto dall'art. 16 DL Primo Maggio, l’azienda che rientra nell’obbligo dal 1° gennaio 2026 può versare entro il 16 luglio 2026 le quote relative al primo semestre senza aggravio economico. Restano invece esclusi i versamenti relativi a periodi successivi a giugno 2026, che dovranno seguire il calendario ordinario, oltre ai periodi anteriori al 2026 e, in linea generale, i datori di lavoro già obbligati al Fondo Tesoreria prima del 1° gennaio 2026, per i quali non ricorre la condizione di nuovo ingresso nell’obbligo. Rimane fermo l’utilizzo del codice causale “CF05”, istituito con la Circ. INPS 12/2026, all’interno dell’elemento "TipoImpPregCMT" di "GestioneTFR / MeseTFR / MeseTesoreria / Contribuzione / ImportoPregresso" del flusso UNIEMENS, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR L. n. 199/2025".
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL