Distacco e CIGS: regime di compatibilità e poteri datoriali

Distacco e CIGS: regime di compatibilità e poteri datoriali

  • 24 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 4 giugno 2026 n. 17966 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso dallo stesso presentato, volto ad accertare la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica riconosciuta ad una lavoratrice, sul presupposto del mancato perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso al prepensionamento ai sensi dell’art. 37 L. 416/1981. In particolare, l’ente previdenziale contestava il diritto alla prestazione a seguito dell’annullamento in autotutela della contribuzione figurativa connessa alla CIGS, prevista dall’art. 35 della medesima legge a favore del personale del settore editoriale in caso di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 luglio 2013 al 31 luglio 2013. Avverso la pronuncia di merito proponeva ricorso per cassazione l’INPS a cui resisteva con controricorso la lavoratrice pensionata. La Corte di Cassazione, investita della causa, premette che il distacco, disciplinato dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003 è l’istituto attraverso cui il datore di lavoro (distaccante), per il perseguimento di un proprio interesse, pone il lavoratore a disposizione di un altro soggetto (distaccatario). Tale operazione non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro che permane in capo al distaccante, il quale continua ad essereresponsabile del pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 30 c. 2 del citato decreto. Nel caso di specie, è pacifico che la lavoratrice fosse stata legittimamente distaccata presso il soggetto distaccatario e che il distacco fosse effettivo e privo di qualsiasi finalità fraudolenta. È stato, altresì, definitivamente accertato che la lavoratrice rientrava nella platea dei dipendenti coinvolti nella procedura di CIGS, con conseguente delimitazione del giudizio alla sola questione della compatibilità tra distacco e collocamento in CIGS. La Corte di Cassazione afferma che, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa applicabile e degli accordi collettivi applicabili – e, in particolare, dei limiti numerici dei lavoratori ammessi alla CIGS individuati nel provvedimento autorizzativo – il datore di lavoro può individuare i lavoratori da sospendere, compresi quelli distaccati. Detta conclusione trova il suo fondamento nella natura stessa del distacco, che non determina alcuna novazione soggettiva del rapporto di lavoro. Il lavoratore, infatti, rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante, il quale conserva la titolarità del rapporto, il potere disciplinare e, soprattutto, gli obblighi retributivi e contributivi. Mentre il distaccatario esercita unicamente il potere direttivo necessario all’esecuzione della prestazione lavorativa. Richiamando il consolidato l’orientamento giurisprudenziale in materia, la Corte di Cassazione ribadisce che il distacco integra una mera modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, senza incidere sul vincolo contrattuale originario. Esso realizza una dissociazione tra il soggetto che ha instaurato il rapporto di lavoro e il soggetto che beneficia concretamente della prestazione, consentita purché attuale e concreto l’interesse del distaccante e sia rispettato il requisito della temporaneità. Ne consegue che il datore di lavoro distaccante conserva tutti i poteri di gestione del rapporto, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa e il collocamento in CIGS, tanto più in considerazione della persistente titolarità degli obblighi retributivi e contributivi. La cassa integrazione guadagni straordinaria incide, infatti, sul rapporto obbligatorio intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore e presuppone l’esercizio dei poteri organizzativi che, nel distacco, non vengono mai trasferiti integralmente al distaccatario. Secondo la Corte di Cassazione una diversa interpretazione determinerebbe un’irragionevole frattura tra la titolarità del rapporto di lavoro e gli strumenti di gestione delle crisi aziendali, impedendo al datore di lavoro distaccante di ricorrere agli ammortizzatori sociali nei confronti di lavoratori che continuano a gravare sul proprio assetto economico e contributivo. Né può sostenersi che il distacco faccia venir meno il presupposto causale e funzionale che giustifica il ricorso all’integrazione salariale. Il lavoratore distaccato continua, infatti, a gravare economicamente sul datore di lavoro distaccante ed è inserito presso il distaccatario per il perseguimento di un interesse riconducibile allo stesso distaccante. Ciò in quanto il distacco costituisce un atto organizzativo posto in essere nell’interesse di quest’ultimo e comporta solo una mera modifica, temporanea e non definitiva, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Su un piano distinto si collocano, invece, le questioni concernenti il rispetto dei principi di non discriminazione, la correttezza dei criteri di scelta dei lavoratori interessati e la coerenza delle misure adottate con il programma di riorganizzazione o di gestione della crisi aziendale. Tali profili non attengono al rapporto oggetto del giudizio, intercorrente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale La Corte di Cassazione conclude, quindi, che, in assenza di condotte fraudolente, il datore di lavoro distaccante conserva il potere di collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria anche il lavoratore in distacco, purché quest’ultimo rientri nell’ambito soggettivo della procedura e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa applicabile. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL