Anche le chat private possono assumere rilievo disciplinare e giustificare il licenziamento

Anche le chat private possono assumere rilievo disciplinare e giustificare il licenziamento

  • 24 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 marzo 2026, n. 7982, ha ritenuto che la comunicazione effettuata dal lavoratore tramite chat WhatsApp, pur qualificabile in astratto come corrispondenza privata, assume rilievo disciplinare quando sia indirizzata a una pluralità di partecipanti e contenga dichiarazioni lesive della reputazione del datore di lavoro o di colleghi, nonché la divulgazione di informazioni aziendali riservate; in tal caso, la natura “chiusa” del mezzo non esclude la configurabilità dell’illecito disciplinare, dovendosi ritenere integrato il requisito della comunicazione a terzi già con riferimento ai destinatari del gruppo. La Suprema Corte afferma che anche un messaggio inviato all’interno di una chat di messaggistica privata, e come tale qualificabile in astratto come corrispondenza privata, può integrare una giusta causa di licenziamento, nell’ipotesi in cui tale diffusione sia in concreto idonea a compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. La pronuncia prende le mosse dal licenziamento di una dipendente di un ufficio postale con funzioni direttive, la quale aveva inviato in una chat Whatsapp dichiarazioni offensive nei confronti di colleghi e superiori, oltre a diffondere direttive interne della società sulle procedure di controllo del possesso del green pass (la vicenda risale ai tempi della pandemia da Covid-19) da parte degli utenti e indicare modalità per eluderle. Il contenuto del messaggio era poi fuoriuscito dalla chat Whatsapp e risultava accessibile su una pagina Facebook liberamente consultabile. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato legittimo il licenziamento, valorizzando il carattere plurioffensivo della condotta, il ruolo ricoperto dalla lavoratrice, la gravità delle violazioni dei doveri a lei imposti e il potenziale pregiudizio per l’organizzazione aziendale e per le misure di sicurezza predisposte dal datore. La Suprema Corte rigetta tutti i motivi di ricorso presentati dalla lavoratrice e conferma la legittimità del licenziamento irrogato, escludendo che la natura “privata” della chat Whatsapp fosse di per sé sufficiente a escludere la rilevanza disciplinare della condotta. Sul punto, infatti, in linea con quanto affermato dalla Corte territoriale, gli Ermellini hanno ritenuto sufficiente a integrare l’illecito disciplinare il fatto che le dichiarazioni fossero state rese nei confronti di più destinatari, qualificabili come soggetti terzi rispetto all’autore della dichiarazione. In aggiunta a ciò, la Suprema Corte ha attribuito particolare rilievo al contenuto del messaggio, connotato da un’evidente intenzionalità lesiva. Le espressioni offensive rivolte a colleghi e superiori, insieme alla diffusione di informazioni aziendali riservate e all’indicazione di modalità per aggirare procedure interne, sono state ritenute dalla Cassazione idonee a compromettere in modo significativo il rapporto fiduciario e tali da giustificare il licenziamento senza preavviso irrogato. Particolarmente significativo è il passaggio della pronuncia relativo alla prevedibilità della diffusione del messaggio: la Corte ha distinto tra la volontà di rendere la dichiarazione all’interno della chat e la successiva diffusione del messaggio all’esterno. Secondo i Supremi giudici, anche in assenza di una prova della volontà di divulgazione, la prevedibilità della circolazione del contenuto al di fuori del gruppo è sufficiente a fondare un profilo di responsabilità, contribuendo ad accrescere la gravità complessiva della condotta. Pertanto, anche le comunicazioni effettuate all’interno di chat private possono assumere rilievo disciplinare e giustificare il licenziamento, qualora siano idonee a ledere gli interessi del datore di lavoro e a compromettere in modo grave il vincolo fiduciario.