Sottrazione di file aziendali, legittimo il licenziamento in tronco

Sottrazione di file aziendali, legittimo il licenziamento in tronco

  • 23 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Il dipendente è responsabile dei file del datore di lavoro conservati sul pc aziendale assegnatogli. Lo smarrimento/eliminazione di tali file può costituire giusta causa di recesso per violazione del dovere di fedeltà e ciò a prescindere se il datore di lavoro abbia subito un danno dall’eliminazione di tali documenti. Così ha statuito la Corte d’appello di Palermo nella sentenza 713/2026 del 3 giugno. Di seguito i fatti. Una lavoratrice, assunta in qualità di segretaria dalla Camera del Lavoro, veniva licenziata per giusta causa per indebita sottrazione di documentazione aziendale riservata. In particolare la ricorrente, in sede di un accordo conciliativo conseguente ad un cambio di mansione, era tenuta a restituire al datore di lavoro il pc aziendale alla stessa assegnato in via esclusiva e si era impegnata ad eliminare solo i file personali senza invece “toccare” quelli aziendali. Invece la datrice, una volta tornata in possesso del pc, scopriva che, nello stesso, risultavano mancare numerosi files aziendali concernente attività istituzionali della Camera del Lavoro, tra cui il protocollo elettronico, la corrispondenza tra i colleghi, i materiali congressuali, i verbali, le delibere e altra documentazione interna. La lavoratrice era stata quindi licenziata per giusta causa considerando che l’eliminazione/sottrazione di tali file non poteva che essere stata intenzionale alla luce del fatto che la lavoratrice non aveva provato l’utilizzo del pc da parte di altri soggetti o l’esistenza di interventi di manutenzione che potessero aver causato la perdita di detta documentazione. Il licenziamento veniva impugnato in giudizio e il Tribunale, pur ritenendo tardiva la costituzione della datrice, ammetteva la prova per testi e, all’esito, dichiarava la legittimità del licenziamento. La sentenza veniva appellata dalla lavoratrice, la quale sosteneva, tra l’altro, che la datrice avesse copia - sia nel server aziendale, sia in un archivio cartaceo - dei files scomparsi di talché lo smarrimento di tali file non aveva provocato alcun danno all’operatività aziendale. Sosteneva poi che i documenti in oggetto non fossero riservati e, dunque, la sanzione espulsiva era comunque sproporzionata. Anche la datrice di lavoro svolgeva appello incidentale impugnando la sentenza di primo grado nel capo in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in giudizio del datore di lavoro per aver depositato la memoria difensiva quando il termine di 10 giorni dall’udienza, previsto dall’articolo 416 del Codice di procedura civile, era già decorso. Infatti il datore, considerando che tale termine di 10 giorni prima dell’udienza cadeva in un giorno festivo, aveva ritenuto di prorogarlo al giorno feriale successivo. La Corte d’appello ha disatteso tale difesa della lavoratrice statuendo che: 
era onere ricadente sulla lavoratrice quello di provare che l’azienda fosse in possesso di copie di tali files, ma tale onere non era stato ottemperato dalla ricorrente; 
la condotta addebitata (sottrazione o eliminazione di documenti aziendali) era illecita a prescindere dal fatto che i files scomparsi fossero riservati in quanto gli stessi erano comunque documenti afferenti la vita ed il funzionamento dell’ente e contenenti dati sensibili, che quindi dovevano essere protetti. 
La condotta addebitata, quindi, integrava giusta causa di recesso in quanto lesiva del dovere di lealtà e fedeltà costituendo altresì abuso di fiducia. Circa l’appello incidentale della datrice, la Corte d’appello lo ha respinto confermando la tardività della costituzione in giudizio della datrice e ciò in ossequio al consolidato orientamento della Cassazione per cui, in tema di computo dei termini processuali a ritroso nel rito del lavoro, se il termine ex articolo 416, terzo comma, del Codice di procedura civile cade in giorno festivo, la scadenza non si proroga al primo giorno successivo non festivo, bensì si anticipa al giorno precedente. La ratio è chiara: il termine è posto a garanzia del ricorrente, sicché lo spostamento in avanti ne comprimerebbe indebitamente il diritto di difesa.

Fonte:SOLE24ORE