Tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento per superamento del comporto nullo per accertamento sopravvenuto
- 23 Giugno 2026
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 marzo 2026 n. 7969, ha ritenuto nullo, per violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, quando, anche a seguito di accertamento sopravvenuto (nella specie, accoglimento di opposizione amministrativa in sede INAIL), risulti che tale periodo non era in realtà decorso, dovendosi escludere dal computo le assenze riconducibili a infortunio sul lavoro; in tal caso, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015, trova applicazione il regime della tutela reintegratoria e risarcitoria piena, con condanna del datore di lavoro al risarcimento commisurato all’intero periodo dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione, senza che rilevi l’assenza di colpa datoriale né sia invocabile la limitazione del risarcimento sulla base dell’art. 1218, c.c. La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul licenziamento di una lavoratrice, formalmente motivato dal superamento del comporto, ma successivamente risultato illegittimo, in quanto parte delle assenze era stata riconosciuta, solo in un momento successivo al recesso, come dovuta a infortunio sul lavoro a seguito di accoglimento di ricorso in sede INAIL; tale riconoscimento aveva inciso ex post sul computo del periodo di comporto, dimostrando che lo stesso non era stato superato al momento del licenziamento. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano dichiarato la nullità del licenziamento, condannando il datore di lavoro alla tutela reintegratoria piena ovvero, a seguito di opzione della lavoratrice, all’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, nonché al risarcimento integrale del danno commisurato alla retribuzione dal licenziamento alla decisione, con versamento dei contributi. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione sostenendo che, in presenza di buona fede e assenza di colpa, il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato al minimo legale o comunque ridotto, richiamando principi riconducibili all’art. 1218, c.c., e alla disciplina previgente. La Suprema Corte respinge tale impostazione, confermando che il licenziamento intimato durante la malattia prima del superamento del comporto è nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., trattandosi di norma imperativa posta a tutela della conservazione del posto. Inoltre, chiarisce che, nel regime del D.Lgs. n. 23/2015 relativo ai contratti a tutele crescenti, la nullità del licenziamento comporta l’applicazione della tutela reintegratoria piena, con risarcimento integrale parametrato alla retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione, senza possibilità di riduzioni fondate su elementi soggettivi, quali la buona fede o l’assenza di colpa del datore di lavoro; la Corte evidenzia, infatti, che la disciplina vigente non prevede più graduazioni della tutela in presenza di nullità, a differenza di quanto avveniva nel sistema dell’art. 18, St. Lav., nella versione novellata, e che il riferimento all’imputabilità soggettiva assume rilievo solo quanto alla riferibilità volontaria dell’atto espulsivo, non anche ai fini della quantificazione del danno. Ne consegue l’inapplicabilità di criteri riduttivi del risarcimento fondati sull’art. 1218, c.c., in quanto il sistema speciale delineato dal legislatore prevede una tutela piena e automatica, con il solo limite dell’aliunde perceptum. Gli Ermellini dichiarano, inoltre, inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice relativo alle spese, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulle statuizioni in materia, circoscritto alla verifica del rispetto dei criteri legali e della non manifesta illogicità della motivazione; nel caso di specie, la compensazione è ritenuta legittima in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni e della condotta complessiva delle parti.