Superlavoro: ripartizione dell’onere probatorio

Superlavoro: ripartizione dell’onere probatorio

  • 21 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 34968 del 28 novembre 2022, ha affermato che il lavoratore, qualora rivendichi il risarcimento del danno per c.d. “superlavoro”, è tenuto a dimostrare lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e il nesso causale tra lavoro svolto e danno. Il datore di lavoro è tenuto invece a dimostrare che la prestazione si è svolta con modalità tollerabili per l’integrità psicofisica e morale del lavoratore. La Corte di Cassazione, ha innanzitutto osservato che l'azione del lavoratore rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale, avendo denunciato l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute dei dipendenti. Nell'ambito di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., il lavoratore agente “ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro”. Tale onere di allegazione va calibrato rispetto ai casi, come quello di specie, in cui la nocività lamentata consiste nello svolgimento stesso della prestazione (c.d. “superlavoro”). Ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità e la personalità morale del lavoratore”.  Ed il potere direttivo può esprimersi sia con componenti positive, nel senso che il datore di lavoro può intervenire con forme di prevenzione o impedimento di situazioni dannose, sia attraverso componenti negative, nel senso che il datore di lavoro deve evitare di richiedere l'esecuzione della prestazione con modalità improprie. La Corte di Cassazione precisa, altresì, che il nesso eziologico tra l'infarto e l'attività lavorativa in concreto svolta è poi pacifico ed attestato dal riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio. E se il danno deriva dalla denuncia di “superlavoro", il nesso causale riconosciuto per la causa di servizio non può che essere identico a quello per l'azione di danno, quando le due pretese riguardino la medesima attività che risulti così svolta (Cass. 25 luglio 2022 n. 23187). Spetta al datore liberarsi dalle istanze risarcitorie attraverso la dimostrazione dell'inesistenza di un suo inadempimento.