Il dipendente care giver va sempre esonerato dal lavoro notturno
- 19 Giugno 2026
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L’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno si applica a favore del lavoratore care giver di un soggetto disabile in quanto tale, a prescindere dal grado di invalidità da cui è affetta la persona con handicap che riceve assistenza. Affinché si attivi il diritto del care giver all’esonero dal lavoro notturno non è, invece, richiesto che la condizione di disabilità del soggetto assistito risulti connotata da una situazione di gravità con necessità di assistenza permanente. La norma (articolo 11, comma 1, lettera c, del Dlgs 66/2003) prevede l’esonero dall’obbligo del lavoro notturno per il lavoratore che abbia «a carico» un soggetto disabile. Questa locuzione non può essere intesa nel senso che solo il disabile in condizione di gravità determina l’esonero dal lavoro notturno per il lavoratore care giver. Non sussiste, infatti, alcun rapporto diretto tra il grado di invalidità del soggetto con handicap e l’essere a carico di un lavoratore care giver. La circostanza dell’«essere a carico» individua una relazione di assistenza e cura tra la persona disabile e il lavoratore care giver, ma non si può inferire da questo dato che, per poter beneficiare dell’esonero dal lavoro notturno, l’assistenza debba essere permanente. La persona disabile è a carico del care giver anche se manca quella connotazione di gravità da cui discende la necessità di una cura continua. La Cassazione (ordinanza 20229 del 16 giugno 2026) ha espresso queste conclusioni ponendosi in contrasto con una precedente decisione del Consiglio di Stato (sezione II, 17/10/2022 n. 8798), secondo cui l’espressione «a proprio carico» imponeva una lettura sistematica che riducesse l’ambito di applicazione dell’esonero dal lavoro notturno ai soli casi di handicap grave. La Corte di legittimità rigetta questa interpretazione e osserva che il legislatore, ogni qual volta abbia inteso subordinare un beneficio alla condizione di handicap con connotazione di gravità, lo ha esplicitato nel testo della norma. È il caso, ad esempio, del ricorso ai permessi giornalieri e mensili o ai limiti sul trasferimento (articolo 33 della legge 104/1992), dove il beneficio spetta unicamente al lavoratore che assista una persona con disabilità in situazione di gravità. Questo inciso non è, tuttavia, presente nella norma sull’esonero dal lavoro notturno, che si applica indifferentemente ai lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile. La tesi proposta dal Consiglio di Stato finisce per alterare il corretto rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione sistematica, che non può avere spazio se il dato testuale è chiaro e la norma presenta una formulazione non equivocabile. A conferma di questo indirizzo, si rimarca che la normativa sui diritti delle persone in situazione di handicap si incentra sull’esigenza di favorirne la socializzazione e l’inserimento nei vari ambiti (famiglia, scuola e lavoro) in cui si esprime la personalità. Nel contesto del diritto vivente, dunque, la lettura più restrittiva offerta dal Consiglio di Stato finisce per introdurre dei limiti che sono ingiustificati rispetto alla «chiara presa di posizione del legislatore». Ci muoviamo in un sistema che, rispetto ai casi di disabilità, richiede alle imprese di adottare “accomodamenti ragionevoli” che mitighino la condizione di svantaggio rispetto ai lavoratori in condizione di normalità. In questo ambito va collocata anche la normativa di favore sul lavoro notturno. L’esonero dall’obbligo del lavoro notturno va, quindi, confermato per i lavoratori care giver a prescindere dal grado di invalidità del soggetto assistito, in quanto questa prospettiva è coerente con un sistema orientato alla massima protezione della persona con disabilità.
Fonte: SOLE24ORE