Dimissioni del padre lavoratore ed esonero dal preavviso ante riforma del 2022
- 19 Giugno 2026
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La vicenda vede quale protagonista un lavoratore padre che dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità rassegnava le sue dimissioni entro l'anno di nascita della figlia senza rispettare il preavviso . La società provvedeva quindi a trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso ed otteneva dal Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per il residuo. L'opposizione al decreto venne respinta, decisione confermata in secondo grado in quanto l' art. 55, comma 2, D.Lgs. N. 151/2001 menziona solo il congedo di paternità ai fini dell'applicabilità del primo comma, e non anche il congedo obbligatorio di paternità. Giunta all'ultimo grado di giudizio, con la Sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026 , la Suprema Corte conferma la pronuncia impugnata, evidenziando che per le dimissioni rassegnate prima della riforma del 2022 , il padre lavoratore che abbia fruito solo del congedo obbligatorio di paternità non ha diritto all'esonero dal preavviso . Secondo i Giudici, la disciplina allora vigente riconosceva infatti questa tutela solo al padre che aveva frutto del congedo di paternità di cui all'art . 28 D.Lgs. n. N. 151/2001 , nelle particolari situazioni in cui il padre si sostituisce alla madre, mentre con il D.Lgs. N. 105/2022 il quadro è cambiato prevedendo lo stesso divieto di licenziamento anche per i padri che usufruiscono del congedo di paternità obbligatorio.