L’adibizione parziale a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento integra demansionamento

L’adibizione parziale a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento integra demansionamento

  • 19 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 marzo 2026, n. 7711, ha stabilito che l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento, pur in presenza dello svolgimento prevalente di attività qualificanti, integra violazione dell’art. 2103, c.c., qualora tali mansioni inferiori non abbiano carattere meramente marginale o occasionale, ma risultino svolte in modo sistematico e apprezzabile nel tempo. Nella specie, è stata ritenuta dequalificante l’assegnazione, protrattasi per oltre un decennio, a compiti estranei a quelli propri dell’infermiere, per circa il 10% dell’orario lavorativo, con conseguente lesione della professionalità e dell’immagine lavorativa del dipendente e diritto al risarcimento del danno. I Supremi giudici affrontano il tema del demansionamento e dei criteri di accertamento e liquidazione del danno da dequalificazione, con riferimento al caso di un infermiere adibito per un lungo periodo anche a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento. Il lavoratore, dipendente dal 2004 con qualifica di infermiere categoria D, aveva agito per ottenere l’accertamento della dequalificazione subita dal 2006 al 2018 e il risarcimento del danno; il Tribunale aveva riconosciuto una dequalificazione rilevante, liquidando un danno pari al 25% della retribuzione, mentre la Corte d’Appello, pur confermando la sussistenza del demansionamento, aveva ridotto significativamente l’importo, quantificandolo nel 10% della retribuzione, sulla base di una diversa valutazione dell’incidenza delle mansioni inferiori. In particolare, il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore aveva sì svolto mansioni proprie di figure di supporto, ma tali attività non erano prevalenti né esclusive, risultando svolte in aggiunta a quelle tipiche di infermiere e, in parte, qualificabili come complementari alla prestazione sanitaria. La Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro, ribadendo come l’adibizione a mansioni inferiori possa ritenersi legittima solo se marginale, occasionale o accessoria rispetto a quelle proprie dell’inquadramento, mentre debba escludersi quando assuma carattere sistematico e non trascurabile, anche se non prevalente sul piano quantitativo; il parametro della mera prevalenza delle mansioni superiori, infatti, non è sufficiente a escludere la violazione dell’art. 2103, c.c., essendo necessario che le mansioni inferiori restino di scarso rilievo qualitativo e quantitativo, pena la lesione della professionalità e dell’identità lavorativa del dipendente. Gli Ermellini ritengono corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui un’incidenza pari al 10% protratta per oltre 10 anni non può considerarsi marginale, configurando quindi un inadempimento datoriale idoneo a generare danno risarcibile. Quanto alla prova del danno, la Cassazione valorizza il ricorso alla prova presuntiva, ritenendo che la durata ultradecennale, la continuità e la sistematicità dell’assegnazione a compiti inferiori costituiscano elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare il pregiudizio subito, anche in assenza di prova diretta, e sottolinea che la valutazione degli indizi e della loro idoneità probatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici. Viene, inoltre, evidenziato che, trattandosi di violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica e professionale del lavoratore, ex art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di fornire prova liberatoria, che nella fattispecie non risulta soddisfatto. Con riferimento alla quantificazione del danno, la Corte conferma la legittimità della liquidazione equitativa operata dal giudice di merito, precisando che tale valutazione, espressione di prudente apprezzamento, è insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente motivata e rispettosa dei principi di effettività e integralità del risarcimento. L’ordinanza respinge anche i motivi del ricorso incidentale del lavoratore, che miravano a ottenere una maggiore liquidazione, ribadendo che la Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione delle prove né sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice territoriale. Pertanto, entrambi i ricorsi sono rigettati.