Sì alla retribuzione più bassa durante le ferie

Sì alla retribuzione più bassa durante le ferie

  • 18 Giugno 2026
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Durante le ferie la retribuzione può non coincidere con quella dei giorni di lavoro, secondo quando affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 18529/2026 che segna un punto di svolta nell’esteso contenzioso della retribuzione da corrispondere durante il periodo di riposo. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui, in base all’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce, al lavoratore deve essere assicurata una retribuzione paragonabile a quella corrisposta nei giorni lavorativi. Tale principio, tuttavia, non impone una perfetta coincidenza dell’importo: il contrasto con i principi dell’Unione europea si configura soltanto ove la diminuzione della retribuzione sia in concreto significativa. Il passaggio più innovativo della decisione risiede nel rilievo attribuito all’accertamento concreto e autonomo dell’effetto dissuasivo: non basta verificare che una voce retributiva sia funzionalmente collegata alle mansioni e ordinariamente corrisposta per affermare, in via automatica, il diritto alla sua inclusione nella retribuzione feriale. L’esclusione, infatti, non determina di per sé un effetto dissuasivo. Occorre anche valutare, caso per caso e sulla base di riscontri oggettivi, se la sua mancata corresponsione determini uno scostamento di entità tale da poter concretamente indurre il lavoratore a non fruire delle ferie. Nel caso esaminato, un macchinista del settore ferroviario ha rivendicato l’inclusione nella retribuzione feriale di due voci retributive a suo dire funzionalmente collegate alle mansioni e ordinariamente corrisposte nei giorni di lavoro. La Corte d’appello di Torino ha tuttavia escluso il diritto di computo di tali voci nella retribuzione feriale, rilevando che l’incidenza complessiva delle stesse era pari ad appena il 3,37% della retribuzione annua lorda, misura troppo contenuta per configurare un effetto deterrente. La Cassazione ha confermato tale valutazione, ritenendola un accertamento di merito privo di errori. Si tratta di un approccio innovativo rispetto a quello adottato in precedenti pronunce favorevoli ai lavoratori, nelle quali era stato riscontrato un effetto dissuasivo con argomentazioni, in ordine alla misura degli scostamenti, non sempre convincenti o non adeguatamente sviluppate e, soprattutto, applicate secondo criteri disomogenei tra loro. Infatti, secondo l’ordinanza, altrettanto rilevante è il profilo delle modalità di calcolo dello scostamento. La Suprema corte avalla il criterio per cui la valutazione di equiparabilità va condotta su periodi temporali omogenei: poiché le ferie vengono maturate su base annua, il termine di confronto non può essere la retribuzione mensile. Il raffronto, infatti, deve avvenire tra parametri comparabili, evitando di misurare la retribuzione del singolo mese con quella dovuta per le quattro settimane di ferie maturate nell’arco dell’intero anno. Immaginiamo ad esempio un lavoratore che percepisce una Ral (retribuzione annua lorda) di 30.000 euro e che subisce, a causa del mancato pagamento di una certa indennità durante le ferie, una perdita di 1.000 euro complessivi sulle quattro settimane di riposo. Se i 1.000 euro vengono confrontati con una retribuzione mensile di 2.500 euro, si ottiene uno scostamento dell’ordine del 40 per cento. S tratta, tuttavia, di un confronto fuorviante, perché raffronta la perdita riferita a tutte le ferie annuali con la retribuzione di un solo mese. Se, al contrario, lo stesso importo fosse confrontato con la retribuzione del periodo omogeneo, cioè l’anno, si avrebbe una incidenza di poco superiore al 3 per cento. Pertanto, al fine di stabilire se la riduzione è tale da dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, bisogna misurare l’impatto economico reale su una base comparabile. Dunque la decisione, pur senza stravolgere i principi cardine affermati dalla giurisprudenza – ossia il necessario collegamento funzionale della voce retributiva con le mansioni, la non occasionalità, la correlazione con lo status professionale del lavoratore – ne subordina l’applicazione a una verifica concreta e autonoma della misura dello scostamento sulla base di parametri omogenei, al fine di valutare caso per caso se la differenza possa essere effettivamente tale da scoraggiare il lavoratore dalla fruizione delle ferie.

Fonte: SOLE24ORE