La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 marzo 2026, n. 7644, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo con successiva reintegrazione del lavoratore, l’obbligo contributivo previdenziale del datore di lavoro permane per l’intero periodo intercorrente tra il recesso e la reintegra, anche in assenza di prestazione lavorativa e di obbligo retributivo. Né il factum principis né cause di forza maggiore sono idonei a escludere tale obbligo, salvo che siano espressamente previste dal CCNL come cause di sospensione del rapporto di lavoro e del correlato obbligo contributivo. La vicenda all’esame dei Supremi giudici trae origine dal licenziamento disciplinare di un lavoratore, successivamente dichiarato illegittimo con ordine di reintegra e riconoscimento di un risarcimento limitato a 5mensilità; per il periodo intermedio il datore non aveva versato i contributi previdenziali, circostanza che aveva inciso negativamente sul calcolo della futura prestazione previdenziale del lavoratore, il quale agiva dunque per il risarcimento del danno, ex art. 2116, c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello la rigettava, ritenendo che l’omesso versamento contributivo fosse giustificato da factum principis, individuato nella revoca dell’autorizzazione aeroportuale intervenuta durante il procedimento penale, evento ritenuto non imputabile al datore di lavoro e idoneo a escludere la responsabilità contrattuale. La Cassazione riforma l’impostazione della Corte territoriale, ribadendo il principio secondo cui in caso di reintegrazione il rapporto di lavoro deve considerarsi giuridicamente persistente, seppur quiescente, con conseguente permanenza del rapporto previdenziale e dell’obbligo contributivo, che sussiste indipendentemente dalla corresponsione della retribuzione e dev’essere parametrato alla retribuzione teoricamente spettante. La Corte richiama, inoltre, il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, evidenziando che la mancata debenza della retribuzione secondo le regole civilistiche non incide automaticamente sull’obbligo di versamento dei contributi, i quali seguono una disciplina propria e possono risultare dovuti anche in assenza di obbligazione retributiva. In tale quadro, viene chiarito che il factum principis, pur potendo incidere sull’impossibilità della prestazione lavorativa e, quindi, sull’obbligo retributivo, non è di per sé sufficiente a escludere l’obbligo contributivo, salvo che sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva come causa di sospensione del rapporto di lavoro e del correlato obbligo previdenziale, rilevante ai fini del minimale contributivo di cui all’art. 1, D.L. n. 338/1989. Gli Ermellini pongono in evidenza come solo in presenza di una specifica previsione collettiva la forza maggiore o il provvedimento autoritativo possano incidere sulla debenza contributiva, mentre in difetto di tale previsione l’obbligo permane integralmente a carico del datore di lavoro, anche nel caso in cui vi sia stata un’effettiva impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa, non imputabile allo stesso. Nel caso di specie, la Cassazione evidenzia che la revoca dell’autorizzazione aeroportuale, pur qualificabile come factum principis e già rilevante nella precedente fase contenziosa per limitare il risarcimento del danno, non era stata in alcun modo prospettata come causa di sospensione del rapporto prevista dal CCNL applicabile, con la conseguenza che non poteva giustificare l’omissione contributiva. Pertanto, l’esonero dall’obbligo retributivo non comporta automaticamente l’esonero da quello contributivo, che ha carattere autonomo e inderogabile a tutela previdenziale del lavoratore. La Suprema Corte accoglie, quindi, il ricorso del lavoratore, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per il riesame.