Sanzioni disciplinari illegittime e mansioni incompatibili con lo stato di salute: scatta il risarcimento del danno non patrimoniale anche senza mobbing

Sanzioni disciplinari illegittime e mansioni incompatibili con lo stato di salute: scatta il risarcimento del danno non patrimoniale anche senza mobbing

  • 18 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 20005 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a delineare i confini della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., confermando un orientamento sempre più consolidato: l'assenza del mobbing non esclude il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del lavoratore. Nel caso di specie, un dipendente di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria era stato destinatario di ripetute sanzioni disciplinari — tre delle quali risultate illegittime o revocate — ed era stato adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, nonostante un giudizio di inidoneità alla mansione originaria.  Il Tribunale di Milano, espletata CTU, aveva accertato un danno biologico permanente del 7% e periodi di inabilità temporanea, condannando la società al risarcimento del danno biologico differenziale.  Il principio di diritto più rilevante riguarda l'ampiezza del dovere di protezione: pur escludendo la responsabilità oggettiva, la Corte afferma che l'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare ogni cautela necessaria a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.  In questa protezione rientrano non solo le condotte di mobbing, ma tutti i comportamenti — anche privi di intento persecutorio — idonei a mantenere un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.