La regola del minimo contributivo nelle società cooperative
- 16 Giugno 2026
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Con l' Ordinanza n. 17560 del 3 giugno 2026 , la Corte di Cassazione fornisce precise indicazioni a proposito della regolamentazione del minimo contributivo nelle società cooperative, specificando che essa si applica anche a queste ultime, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, posta la funzionalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale. Anche se la cooperativa delibera uno stato di crisi che comporta la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, la contribuzione deve comunque essere rapportata al minimo contributivo , e non ai minori importi concretamente erogati. Ciò significa che eventuali decisioni relative all'orario di lavoro, quali la sua riduzione, oppure alla sospensione del rapporto di lavoro, non possono modificare il contenuto dell'obbligazione contributiva , che resta vincolato all'imponibile fissato da leggi, regolamenti e contratti collettivi, considerato che la regola del minimo contributivo opera anche con riferimento all'orario di lavoro. Dunque, il contributo sarà dovuto anche in caso di assenza o di sospensione concordata della prestazione che non trovano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma in un accordo tra le parti derivanti da una libera scelta del datore di lavoro .