Il datore di lavoro distaccante può collocare in cassa integrazione anche il dipendente in distacco
- 16 Giugno 2026
- Pubblicazioni
L'INPS chiedeva di accertare la legittimità del provvedimento di revoca/eliminazione della pensione erogata alla lavoratrice per via del mancato raggiungimento del requisito contributivo necessario per accedere al prepensionamento. Nello specifico, si trattava della contribuzione figurativa CIGS che era stata inizialmente riconosciuta alla lavoratrice e poi annullata in autotutela in quanto la stessa aveva svolto in quel periodo la prestazione in regime di distacco . Respinto il ricorso, l'INPS si rivolge alla Corte di Cassazione , chiamata sostanzialmente a fornire chiarimenti sulla compatibilità o meno tra distacco e collocazione in CIGS. Con l' Ordinanza n. 17966 del 4 giugno 2026 , la Cassazione rigetta il ricorso dell'Istituto, ribadendo che il distacco costituisce un fenomeno organizzativo del tutto “interno” all'impresa che realizza una “dissociazione funzionale” tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, senza effetti traslativi del contratto , e per questo il distaccante conserva integralmente il ruoloriale dato , anche nelle vicende patologiche del rapporto. Da ciò deriva che laddove l'impresa distaccante sia ammessa alla CIGS e il lavoratore rientri nel perimetro soggettivo della procedura, non sussiste alcuna incompatibilità normativa in merito, anche se al momento egli risulta operare presso il distaccatario. In assenza di frode, dunque, il datore di lavoro distaccante può ben collocare in cassa integrazione anche il dipendente in distacco .