Sicurezza sul lavoro: la Cassazione premia la prevenzione sostanziale
Con la sentenza n. 20149 del 3 giugno 2026, la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, si è pronunciata in materia di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio mortale, valorizzando la prevenzione sostanziale rispetto ai meri adempimenti formali. Il caso riguardava il decesso di un operaio caduto da una scala, con l'imputazione al datore di lavoro di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, incluse carenze nel DVR e l'omessa visita medica preassuntiva. La Corte ha affermato i seguenti principi:
Prevalenza della sostanza sulla forma: Anche in presenza di un DVR non pienamente specifico per la mansione, l'esistenza di una "Procedura di sicurezza per l'uso di opere provvisionali", la comprovata formazione dei lavoratori su di essa e l'adeguata dotazione di attrezzature sono state ritenute sufficienti a cautelare il rischio.
Necessità del nesso causale per l'omissione: La Corte ha ribadito che l'omessa visita medica assume rilevanza solo se si dimostra un nesso causale con l'evento. Poiché gli accertamenti clinici hanno escluso che il lavoratore soffrisse di patologie (come disturbi dell'equilibrio) che avrebbero potuto causare la caduta, l'omissione è stata ritenuta causalmente irrilevante.
Limiti della colpa organizzativa: L'organizzazione aziendale, che prevedeva la stabile presenza di due operai per turno, è stata giudicata idonea. La circostanza che, al momento del fatto, il collega si fosse momentaneamente allontanato non è stata considerata una colpa organizzativa, ma un frangente non imputabile al datore di lavoro. Questa pronuncia valorizza un modello di prevenzione basato su procedure operative sicure e formazione.
