La figura del committente di opere e servizi ha subito nel corso del tempo una lenta e profonda evoluzione per quanto riguarda la posizione di garanzia occupata nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro. Si tratta, invero, di un “cambiamento di pelle” derivante essenzialmente dalle ultime riforme epocali della disciplina, basate sui principi introdotti dalla Direttiva quadro 89/391/CEE, che hanno portato la giurisprudenza di legittimità a nuovi orientamenti in ordine alla responsabilità di tale soggetto in caso d’infortunio. Ed è in questo solco che s’inserisce la recente sentenza della Cassazione penale, sezione IV, 4 giugno 2026, n. 26904, particolarmente ricca di contenuti, che ha affrontato una fattispecie di notevole interesse: la posizione del comproprietario di un immobile che non ha commissionato i lavori sullo stesso, durante i quali un lavoratore ha subito un incidente mortale. La vicenda processuale, infatti, trae origine da questo tragico avvenimento che si è verificato durante l’attività di ripristino della copertura del patio di una villetta al mare di cui è rimasto vittima, appunto, un lavoratore occasionale caduto dall’altezza di oltre due metri dal suolo mentre utilizzava una scala. Impiego di lavoro occasionale e assenza di cautele antinfortunistiche. Inizialmente erano stati rinviati a giudizio i due coniugi comproprietari del fabbricato per il reato di omicidio colposo, in concorso tra di loro, con violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589 codice penale), in quanto avevano dato incarico o comunque avevano consentito che il predetto lavoratore procedesse ai lavori di sistemazione di un patio fornendogli una scala inidonea al lavoro e priva di adeguati strumenti di protezione atti a impedire l’accidentale caduta al suolo; al tempo stesso, agli imputati è stato altresì contestato di non avere adottato o sorvegliato che si adottassero le adeguate cautele, per non avere fornito adeguati strumenti da impiegare nell’attività di manutenzione e per non avere fornito adeguata informazione circa i pericoli connessi all’attività svolta. I giudici di merito hanno assunto una posizione altalenante e dopo un complesso iter processuale, caratterizzato da plurimi annullamenti con rinvio, la Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile oltre il marito anche la moglie, sul presupposto che la stessa fosse comproprietaria dell’immobile e avesse chiesto telefonicamente al marito di predisporre la casa per la stagione estiva. La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso presentato dall’imputata ha effettuato un’approfondita ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, evidenziando in particolare come attualmente il committente trovi una definizione legale nell’art.89 del Dlgs 81/2008, quale “soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata”, sottolineando che tale nozione, tuttavia, non coincide necessariamente con quella del proprietario del bene. Di conseguenza, ad avviso dei Giudici di legittimità, il soggetto che beneficia dell’opera può essere diverso da colui che la commissiona e che assume il governo del rischio derivante dalla sua esecuzione. Inoltre, non esiste alcuna automatica traslazione degli obblighi prevenzionistici dal committente al proprietario dell’immobile. Infatti, la responsabilità del committente è, invero, posta “…in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nell’opzione di individuare un contraente inadeguato, sia nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto”. Pertanto, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si afferma il principio che gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera (articolo 2222 codice civile) o d’appalto (articolo 1655 codice civile) previsti dal citato Dlgs 81/2008, gravano “…esclusivamente sul committente, da intendersi come il soggetto che ha affidato i lavori stipulando il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni ed in mancanza di un potere di spesa”. Secondo la Cassazione nel caso de quo la posizione di committente è stata, quindi, ricoperta solo dal marito – il quale aveva individuato il lavoratore, definito le opere da eseguire e gestito il rapporto con lo stesso – e non anche dalla moglie che, invece, si era limitata a formulare una generica richiesta di preparare l’abitazione per l’estate, mentre si trovava a centinaia di chilometri di distanza.
Fonte: SOLE24ORE