Padre lavoratore, dimissioni senza preavviso solo in casi limitati
- 15 Giugno 2026
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La controversia trae origine dalle dimissioni rassegnate da un lavoratore dipendente entro il primo anno di vita della figlia. Il dipendente aveva fruito del congedo obbligatorio spettante al padre lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, ma aveva lasciato il rapporto senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto. La società datrice di lavoro aveva conseguentemente trattenuto dalle competenze finali l’indennità sostitutiva del preavviso e aveva ottenuto dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo per il recupero della parte residua del credito. Il lavoratore aveva proposto opposizione sostenendo di beneficiare dell’esonero dal preavviso previsto dall’articolo 55 del Dlgs 151/2001 per i genitori che si dimettono entro il primo anno di vita del figlio. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Venezia hanno respinto le pretese del lavoratore, ritenendo che il beneficio invocato fosse riservato al padre che abbia fruito del congedo di paternità disciplinato dall’articolo 28 del Testo unico maternità e paternità e non al padre che abbia utilizzato il solo congedo obbligatorio introdotto dalla legge 92/2012. La questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguardava l’interpretazione dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001 nella formulazione applicabile nel 2018, anno in cui erano state presentate le dimissioni. Secondo il lavoratore, la norma avrebbe dovuto essere interpretata in modo estensivo e costituzionalmente orientato, riconoscendo l’esonero dal preavviso a tutti i padri lavoratori che si dimettono entro il primo anno di vita del figlio, indipendentemente dalla tipologia di congedo fruita. A sostegno della propria tesi il ricorrente richiamava le finalità di tutela della genitorialità, la normativa europea in materia di conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, nonché alcune indicazioni interpretative provenienti dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La Suprema Corte, con sentenza 17285 del 1° giugno 2026, respinge il ricorso e conferma l’impostazione seguita dai giudici di merito. La sentenza ricostruisce l’evoluzione dell’articolo 55 del Dlgs 151/2001 evidenziando come il comma 2 abbia sempre collegato l’applicazione delle tutele previste dal comma 1 al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. Secondo la Cassazione il riferimento normativo deve essere inteso come richiamo all’istituto disciplinato dall’articolo 28 del medesimo decreto legislativo, vale a dire il congedo riconosciuto nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre. La Corte valorizza la ratio della disciplina, individuata nella necessità di garantire una tutela rafforzata al padre che si trovi a svolgere un ruolo sostitutivo della madre in situazioni particolarmente gravi e delicate. In tali ipotesi il legislatore ha ritenuto di equiparare la posizione del padre a quella della lavoratrice madre, riconoscendogli, oltre alla protezione contro il licenziamento, anche il diritto di dimettersi senza obbligo di preavviso. Nel motivare la decisione la Cassazione richiama il proprio precedente rappresentato dalla sentenza 11676 dell’11 luglio 2012, che aveva già escluso la possibilità di estendere automaticamente al padre lavoratore tutte le tutele previste per la madre in assenza della fruizione del congedo di paternità previsto dall’articolo 28 del Testo unico. Secondo la Suprema Corte, tale interpretazione risponde anche a esigenze di certezza dei rapporti giuridici. Il datore di lavoro, infatti, può essere posto a conoscenza della particolare situazione familiare del lavoratore proprio attraverso la fruizione del congedo disciplinato dall’articolo 28, mentre tale collegamento non sussiste necessariamente in presenza del solo congedo obbligatorio introdotto dalla legge n. 92/2012. Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda le modifiche introdotte dal Dlgs 105/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La Corte osserva che il legislatore del 2022 ha ampliato il perimetro delle tutele riconosciute al padre lavoratore, estendendo il divieto di licenziamento anche ai casi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio disciplinato dall’articolo 27-bis del Dlgs 151/2001. Tale ampliamento produce effetti anche sull’articolo 55, poiché il richiamo contenuto nella disposizione deve oggi essere letto alla luce della nuova formulazione dell’articolo 54 del medesimo decreto. Tuttavia, trattandosi di modifiche successive ai fatti di causa, esse non risultano applicabili al caso esaminato. La sentenza 17285/2026 offre un’importante precisazione interpretativa sulla disciplina vigente prima dell’intervento attuativo della direttiva europea in materia di conciliazione tra vita professionale e familiare. La Corte conferma che, nel regime anteriore al Dlgs 105/2022, il padre lavoratore che avesse fruito esclusivamente del congedo obbligatorio introdotto dalla legge 92/2012 non poteva beneficiare dell’esonero dall’obbligo di preavviso previsto dall’articolo 55 del Dlgs 151/2001. Tale tutela era infatti riservata al padre che avesse fruito del congedo di paternità disciplinato dall’articolo 28 del Testo unico maternità e paternità. La pronuncia assume particolare interesse anche perché evidenzia come il quadro normativo sia profondamente mutato a seguito del Dlgs 105/2022, lasciando intendere che per le fattispecie successive all’entrata in vigore della riforma le conclusioni potrebbero essere differenti.
Fonte: SOLE24ORE