Videoriprese inutilizzabili: ma il licenziamento resta in piedi

Videoriprese inutilizzabili: ma il licenziamento resta in piedi

  • 15 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
L'utilizzo di strumenti tecnologici nei rapporti di lavoro continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del confronto tra potere organizzativo dell'impresa e tutela dei diritti fondamentali del lavoratore. Videosorveglianza, strumenti informatici, controlli investigativi e sistemi di monitoraggio pongono quotidianamente il problema di individuare il confine tra legittimo accertamento di condotte illecite e controllo vietato dell'attività lavorativa. In questo contesto si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione 25 maggio 2026 n. 16214. La pronuncia affronta una questione che si presenta con crescente frequenza nella pratica: quali conseguenze produce l’illegittimità di un controllo datoriale sul successivo procedimento disciplinare? L’inutilizzabilità delle videoriprese determina automaticamente l’illegittimità del licenziamento oppure il fatto contestato può essere dimostrato attraverso altre prove? Il punto di interesse della decisione in esame,  non riguarda tanto la disciplina dei controlli difensivi, ormai ampiamente delineata dalla giurisprudenza di legittimità, quanto le conseguenze che derivano dall'eventuale inutilizzabilità della prova raccolta attraverso tali controlli. La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di una dipendente di un supermercato, accusata di avere consumato prodotti destinati alla vendita senza corrisponderne il prezzo e di avere violato le procedure igienico-sanitarie previste per il reparto alimentare. Gli addebiti erano stati contestati sulla base delle immagini raccolte mediante telecamere installate dall’azienda a seguito dell’incarico conferito ad un’agenzia investigativa. La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto illegittimo il controllo, rilevando l’assenza di un adeguato fondato sospetto e la mancata prova delle circostanze che avrebbero giustificato il ricorso ai controlli difensivi in senso stretto. Da tale premessa aveva fatto discendere l’inutilizzabilità delle immagini e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento. La Cassazione, pur non mettendo in discussione i principi elaborati in materia di controlli difensivi, ha censurato il ragionamento della Corte territoriale evidenziando come l’inutilizzabilità delle videoriprese non esclude automaticamente la possibilità di accertare i fatti contestati attraverso ulteriori elementi probatori presenti nel processo. L’evoluzione dei controlli difensivi nella giurisprudenza. 
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che, a partire dal 2018, ha progressivamente definito i limiti dei controlli difensivi e le condizioni per il loro legittimo utilizzo. Con Cass. 21621/2018, i giudici di legittimità avevano chiarito che il ricorso ad agenzie investigative è consentito quando finalizzato ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, ma non può tradursi in una vigilanza sull’ordinario adempimento della prestazione lavorativa. Successivamente, Cass. 25732/2021 ha sistematizzato la distinzione tra controlli a tutela del patrimonio aziendale e controlli difensivi in senso stretto, affermando che questi ultimi restano estranei all’ambito applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori soltanto quando siano diretti ad accertare specifiche condotte illecite riconducibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi. Cass. 34092/2021 ha ulteriormente confermato tale impostazione, ribadendo che il controllo difensivo non può essere utilizzato come strumento generalizzato di sorveglianza e deve sempre rispettare il necessario bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e diritti fondamentali del lavoratore. Cass. 18168/2023 ha, inoltre, escluso la legittimità di attività investigative fondate su meri sospetti. Muovendo da questo quadro interpretativo ormai consolidato, la sentenza della Cassazione in commento affronta una questione diversa, destinata ad avere riflessi oltre il caso concreto. Non viene messo in discussione il requisito del fondato sospetto né il regime dei controlli difensivi. L'attenzione della Corte si concentra invece sul rapporto tra inutilizzabilità della prova e accertamento dell'illecito disciplinare. Secondo la Cassazione, la dichiarata inutilizzabilità delle immagini non consente di arrestare automaticamente l’indagine giudiziale sulla sussistenza dei fatti contestati. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto inutilizzabili le videoriprese ma, nello stesso tempo, aveva valorizzato altri elementi emersi nel giudizio, tra cui il contenuto delle difese della lavoratrice e ulteriori risultanze processuali, per escludere la configurabilità di un danno risarcibile. La Suprema Corte osserva, invece, che se esistono elementi probatori ulteriori rispetto alle immagini, il giudice è tenuto a verificarne l’idoneità a dimostrare i fatti contestati. L’inutilizzabilità di una prova non determina automaticamente l’inesistenza del fatto storico né impedisce la valutazione delle ulteriori prove legittimamente acquisite. In altri termini, la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori può incidere sull’utilizzabilità di uno specifico mezzo di prova, ma non esonera il giudice dall’accertare se l’addebito disciplinare trovi comunque riscontro attraverso altri elementi istruttori. Oltre il formalismo: il fatto torna al centro del giudizio. L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori continua a rappresentare un presidio essenziale a tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, tanto più in un contesto caratterizzato dall'impiego crescente di strumenti tecnologici. La pronuncia in commento, tuttavia, evidenzia come il giudizio non possa arrestarsi alla sola verifica della legittimità del controllo. L'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione delle regole sui controlli a distanza non comporta automaticamente l'insussistenza del fatto contestato. Una volta esclusi gli elementi inutilizzabili, il giudice è tenuto a verificare se la condotta addebitata trovi conferma in ulteriori risultanze istruttorie legittimamente acquisite. Un procedimento disciplinare non dovrebbe essere fondato esclusivamente su una prova tecnologica, poiché la sua eventuale inutilizzabilità può compromettere l'intero impianto accusatorio. Testimonianze, documentazione aziendale, dichiarazioni del lavoratore e altri elementi di riscontro mantengono una propria autonomia probatoria e possono risultare determinanti nell'accertamento dei fatti. Resta infine essenziale che il datore di lavoro sia in grado di dimostrare le circostanze che hanno determinato l'insorgere del fondato sospetto, presupposto che continua a rappresentare il requisito di legittimità dei controlli difensivi in senso stretto. La pronuncia n. 16214/2026 conferma che il dibattito sui controlli difensivi non può più essere letto esclusivamente attraverso la lente dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Una volta verificata la legittimità o l'illegittimità del controllo, rimane infatti aperta una questione distinta: quella dell'effettiva dimostrazione dell'illecito contestato. L’ordinanza in commento ricorda che l'inutilizzabilità di una prova non coincide necessariamente con l'insussistenza del fatto. La decisione richiama così l'attenzione degli operatori su un principio destinato ad assumere crescente rilevanza nel contenzioso lavoristico: la disciplina dei controlli e la prova dell'illecito disciplinare sono strettamente collegate, ma non si sovrappongono.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL