Nel decreto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus), approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, tra le tante novità ce ne sono alcune che riguardano la tassazione dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti. Nello specifico, l’intervento, che, si anticipa, è peggiorativo rispetto alle regole attuali, interessa la tassazione dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. La disciplina è stata oggetto di alcune e ripetute modifiche negli ultimi anni e ciò ha creato un po’ di confusione tra i datori di lavoro che quelle regole le devono applicare in qualità di sostituti d’imposta. Ora, come dichiarato dagli esponenti di Governo, si cerca di porre fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori. Di fatto, però, come già anticipato e come sarà approfondito di seguito, le nuove disposizioni, se saranno approvate nella versione del decreto entrato in Consiglio dei Ministri, risultano peggiorative in termini di tassazione in capo ai dipendenti del benefit. Proviamo, dunque, ad approfondire la tematica per capire meglio come potrebbero cambiare le attuali regole, partendo proprio da queste ultime.
La disciplina attuale sul fringe benefits
La norma di riferimento è l’ art. 51, comma 4, lett. a) TUIR secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro conceda in uso ai dipendenti mezzi di trasporto (generalmente autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori così come definiti dal Codice della strada), occorre distinguere tra i seguenti casi:
- veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale;
- veicoli concessi per uso promiscuo;
- veicoli concessi per uso esclusivamente personale.
Soffermiamoci sul secondo caso (veicoli concessi in uso promiscuo), che ricorre più frequentemente nella prassi aziendale e che è oggetto di modifica. Per il dipendente, occorre fare una importante differenziazione tra:
1) veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30 giugno 2020;
2) veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024;
3) veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
Tralasciando i primi due casi, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, per veicoli di nuova immatricolazione, occorre fare una ulteriore distinzione a seconda del tipo di veicolo:
- in via generale, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (i.e. Tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica la percentuale è ridotta al 10%;
- per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale è ridotta al 20%.
Cosa cambia con il decreto correttivo della riforma fiscale
Il decreto correttivo interviene su questa disciplina, lasciandola immutata ma integrandola con nuove disposizioni. Infatti, fermo restando la distinzione (e relativa tassazione) tra veicoli “tradizionali”, elettrici o ibridi, viene stabilito che i valori come sopra determinati sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In altre parole, passati 5 anni dalla prima immatricolazione si subirà una tassazione incrementata del 50% rispetto a quella dei 5 anni precedenti. Per capire meglio la nuova disposizione si pensi ad un veicolo, con motore termico, che ha un costo chilometrico ACI pari a 3.000 euro l’anno. Il fringe benefit tassabile nei primi 5 anni sarà pari a 1.500 euro (3.000 x 50%). Dal 6° anno in poi, invece, si avrà una tassazione pari a 2.250 euro (1.500 + 50%). Un’altra novità riguarda l’inclusione degli eventuali optional della vettura: infatti, è previsto che nel caso in cui la vettura sia dotata di optional che non sono “censiti” nelle tabelle ACI e non sono stati direttamente acquistati dal lavoratore, il valore deve essere incrementato forfetariamente del 5% per tener conto dei suddetti optional. Disciplina transitoria ed entrata in vigore delle nuove regole
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, esse si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Inoltre, il decreto contiene anche una disciplina che funge da raccordo con le vecchie regole.
In particolare, si applicano le nuove regole:
- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
- per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui al punto precedente.
Sono comunque fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli optional aggiuntivi e non spetta alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Fonte: IPSOA