Principi di applicazione dei CCNL: gli obblighi delle stazioni appaltanti
- 12 Giugno 2026
- Pubblicazioni
L’art. 11 c. 1 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di garantire le tutele in parola, i successivi commi 2 e 2-bis impongono alla stazione appaltante o all’ente concedente di individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il CCNL è quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L’ulteriore contratto collettivo previsto dal comma 2-bis deve essere indicato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, che siano differenti rispetto a quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. L’individuazione del contratto collettivo e degli eventuali ulteriori contratti collettivi deve avvenire in conformità all'art. 2 dell’allegato I.01 del Codice. A tal fine, occorre che stazioni appaltanti ed enti concedenti:
identifichino il contratto collettivo partendo dalla identificazione dell’attività da eseguire. È necessario che nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all’art. 17 c. 2 venga indicato il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV).
individuino l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
per l’individuazione, infine, del contratto collettivo più rappresentativo tra quelli presenti nell’archivio del CNEL, occorre fare riferimento a quello preso a riferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’art. 41 c. 13 del Codice. Per i settori in cui non risultano le tabelle in parola, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione. Le risposte più rilevanti fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle stazioni appaltanti sono consultabili nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL