Sgravi contributivi e mobilità: serve l'effettiva discontinuità aziendale

Sgravi contributivi e mobilità: serve l'effettiva discontinuità aziendale

  • 12 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 21 maggio 2026 n. 15519 della Corte di Cassazione, il Tribunale territorialmente competente, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da una società cooperativa, aveva dichiarato illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’INPS, con riguardo – per quanto qui rileva – ai contributi dovuti alla voce “indennità di mobilità”, cioè ai benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 8 della L. 223/1991, ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle apposite liste. Il giudice aveva escluso che la cooperativa, impegnata in contratti di appalto per la gestione di magazzini e lo svolgimento di attività di logistica, avesse, al momento del subentro nella gestione dei magazzini, usufruito in modo fraudolento delle agevolazioni previste dai commi 4 e 4bis del succitato articolo, assumendo il personale della cooperativa che aveva in precedenza gestito il medesimo appalto ed iscritto il personale licenziato nelle liste di mobilità. In secondo grado, veniva parzialmente accolto l’impugnazione proposta dall’ente previdenziale e, in riforma della pronuncia di primo grado, venivano dichiarati spettanti all’impresa gli sgravi contributivi in questione, facendo, comunque, salvi i provvedimenti con cui tali benefici erano stati in precedenza disconosciuti. In particolare, la Corte distrettuale rilevava che, come evidenziato dall’INPS, nel verbale non si era proceduto all’addebito ne confronti della cooperativa della contribuzione non versata in virtù dell’esonero previsto dall’art. 8 della L. 223/1991, essendo già stato disconosciuto lo sgravio con specifiche note di rettifica. Di conseguenza, la decisione di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il verbale relativamente a tale contribuzione. Veniva, invece, confermata la pronuncia di primo grado laddove aveva riconosciuto la spettanza degli sgravi alla cooperativa, ritenendo non dimostrato che, al momento dei licenziamenti dei lavoratori poi iscritti nelle liste di mobilità, le due cooperative succedutesi nella gestione degli stessi magazzini presentassero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che vi fosse tra loro un rapporto di collegamento o controllo. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, mentre la cooperativa non si è costituita. In particolare, l’INPS ha eccepito che Corte d’appello aveva ritenuto spettanti alla cooperativa gli sgravi senza verificare se il datore di lavoro avesse provato che la propria era un’azienda nuova, in senso oggettivo, rispetto a quella che meno di 6 mesi prima aveva licenziato i lavoratori assunti. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’INPS, osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione degli sgravi contributivi di cui all’art. 8, secondo e quarto comma della legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in relazione alla novità dell’impresa, deve trattarsi di azienda effettivamente nuova, dovendosi avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell’impresa come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende”. In tali ipotesi si verifica solo il mero passaggio di personale alla nuova impresa, senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati. Ne consegue che il presupposto per l’attribuzione degli sgravi non sussiste nel caso di un’impresa, anche societaria, derivata da un’altra, dalla quale abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale, qualora il numero complessivo dei lavoratori occupati rimanga invariato. Ciò vale anche quando la derivazione sia stata parziale, nel senso che l’azienda sia stata conferita in natura per costituire una impresa avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella precedente. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione osserva che il giudice di secondo grado ha riconosciuto il diritto della cooperativa agli sgravi senza effettuare un’adeguata verifica in ordine alla continuità della struttura aziendale tra le due società alla luce degli elementi fattuali allegati dall’INPS. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevanti sia la sostanziale identità delle attività svolte dalla cooperativa e dalla società a cui era subentrata nella gestione dell’attività appaltata sia il fatto che la committente aveva concesso in comodato gratuito diverse attrezzature prima alla precedente cooperativa e poi alla subentrante. Sul punto la Corte di Cassazione ricorda che ai fini della sussistenza della stessa azienda in senso oggettivo, non è necessario che i beni siano di proprietà dello stesso imprenditore che esercita l’attività economica, essendo sufficiente che l’imprenditore abbia un titolo giuridico per servirsene. Pertanto, il fatto che i beni appartengano a terzi non costituisce un’argomentazione favorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma dimostra l’identità dell’azienda in senso oggettivo, essendo stati gli stessi utilizzati da entrambe le società nello svolgimento della medesima attività appaltata. Ne consegue che l’indagine condotta dai giudici di secondo grado è risultata incompleta, poiché non è stato effettuato l’indispensabile accertamento circa l’effettiva diversità dell’azienda subentrante rispetto alla precedente e, quindi, la reale creazione di nuova occupazione. Ciò non senza evidenziare che, in presenza di elementi significativi di continuità con la preesistente organizzazione aziendale, grava sull’impresa l’onere di dimostrare gli elementi di novità della propria struttura al fine di ottenere i benefici contributivi. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’INPS, cassando la sentenza impugnata per un nuovo esame alla Corte d’appello in diversa composizione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL