Polizza catastrofale obbligatoria per accedere al bando Inail Isi 2025

Polizza catastrofale obbligatoria per accedere al bando Inail Isi 2025

  • 12 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Inail Isi 2025: le imprese che sono ammesse senza passare dal click-day hanno tempo fino al 9 settembre per presentare i documenti idonei per le domande presenti negli elenchi Ncd (No click day), pena la decadenza della domanda. Le altre imprese devono invece partecipare al click day che si terrà in data 24 giugno. Tra i documenti, che le imprese sono tenute ad allegare per il perfezionamento dell’istanza, compare quest’anno, per la prima volta, anche la documentazione attestante il rispetto dell’obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali. Questa si affianca ai documenti probatori del rischio che può risultare dal documento di valutazione dei rischi (Dvr) o da apposita autocertificazione nei casi previsti. Tra la documentazione richiesta figura anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante dell’impresa dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Le aziende dovranno trasmettere la documentazione seguendo rigorosamente le modalità operative stabilite dall’Inail. Come primo elemento, l’impresa deve inviare la domanda telematica generata direttamente dal sistema, nota come Modulo A, che deve recare la firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa. A questa si affianca la perizia asseverata, identificata come Modulo B, la cui compilazione varia in base all’asse di finanziamento di riferimento. Per i progetti che rientrano negli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, il professionista incaricato deve necessariamente compilare la perizia online attraverso la procedura guidata sul sito dell’istituto, registrandola insieme ai relativi allegati e basandosi sulle linee guida e sugli elementi informativi ufficiali. La perizia asseverata deve essere redatta da un professionista abilitato. Al contrario, per le domande collegate all’Asse 1.2, la perizia è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta anch’essa dal titolare o dal legale rappresentante aziendale. Il quadro documentale si completa con tutti gli ulteriori atti e certificati specifici per la tipologia di progetto presentata, così come individuati nei diversi allegati tecnici in relazione ai parametri selezionati nella domanda iniziale. Tra questi spiccano i Moduli C, D ed E, per i quali è obbligatorio utilizzare esclusivamente i modelli e i facsimili predisposti dall’Inail e scaricabili dal portale web. Se previsto dall’asse di rischio, dovrà inoltre essere inviato il documento di valutazione dei rischi, che deve essere firmato dal datore di lavoro e presentare data certa o attestata, e dal quale deve emergere chiaramente il fattore di rischio legato al tipo di intervento scelto. Nel caso di soggetti completamente esonerati dalla redazione del Dvr, anche in forma standardizzata, l’obbligo può essere assolto trasmettendo una relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante che descriva dettagliatamente il ciclo produttivo, i locali di lavoro, la disposizione dei macchinari e i rischi connessi all’attività, così come le imprese del settore della pesca dovranno far emergere tale rischio specifico all’interno del proprio piano di sicurezza. Per le domande presentate per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, per le quali è stata richiesta l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti nell’allegato tecnico di riferimento per le certificazioni possedute, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo connesso al possesso dei certificati, essi devono essere allegati e risultare validi per tutto il periodo compreso tra l’apertura e la chiusura della procedura di compilazione della domanda 
Quando, invece, il finanziamento è finalizzato all’acquisto di nuovi trattori o macchinari, inclusi i casi di noleggio con patto d’acquisto previsti per l’Asse 5, è fondamentale che il preventivo e il listino prezzi si riferiscano esattamente allo stesso allestimento del mezzo. Per essere considerati validi, il preventivo deve essere datato, timbrato e firmato dal rivenditore, mentre il listino ufficiale deve riportare la data, il timbro e la firma del produttore o di un distributore della catena di vendita ufficiale oppure, in alternativa, l’indirizzo web preciso da cui il documento è stato scaricato. È stata pubblicata, infine, anche la tabella temporale che fissa il click-day alle ore 11 del 24 giugno per le imprese agricole appartenenti all’asse 5.1 (micro e piccole imprese agricole) e 5.2 (giovani agricoltori). A partire dalle ore 10 dello stesso giorno gli utenti potranno effettuare l’autenticazione per accedere alla pagina di attesa dedicata alla partecipazione allo sportello informatico.

Fonte: SOLE24ORE