Premi di produttività esenti fino a 5mila euro anche se convertiti in welfare

Premi di produttività esenti fino a 5mila euro anche se convertiti in welfare

  • 12 Giugno 2026
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Premi di produttività convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026. Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato è prevista una tassazione agevolata: in luogo della tassazione ordinaria utilizzando le aliquote a scaglioni di reddito e le relative addizionali regionali e comunali è applicata un’aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Per usufruire del beneficio i premi di risultato devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri ben definiti in accordi collettivi. Inoltre, sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è fruibile dal lavoratore che ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente. Per gli anni 2026 e 2027 la legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha apportato due importanti modifiche alla predetta disposizione agevolativa. Infatti, da un lato è stata ridotta l’aliquota di tassazione dal 10% all’1%; dall’altro, è stato aumentato il limite massimo detassabile da 3mila e 5mila euro. Oltre a tale beneficio, il comma 184 della legge 208 del 2015 ha previsto la possibilità per il lavoratore di convertire il premio monetario in servizi di welfare o in fringe benefit. Tale opzione consente la totale esenzione fiscale e contributiva del valore convertito nel limite massimo del valore detassabile e nel limite di esenzione previsto per il servizio di welfare ovvero per il fringe benefit. Facendo un esempio molto concreto, se trasformo il premio monetario in un buono spesa si dovrà porre attenzione al limite di esenzione dei fringe benefit stabilito attualmente nella misura di mille euro, ovvero due mila euro in caso di dipendente con figli a carico. Se, invece, converto il premio monetario in un rimborso delle spese scolastiche dei figli del lavoratore, il limite di esenzione sarà rappresentato dall’importo detassabile massimo del premio. Ma in caso di conversione del premio in servizi di welfare o in fringe benefit il limite massimo di detassabilità è 3mila euro o 5mila euro? In merito al predetto quesito il Fisco, sulla base di una lettura logico-sistematica delle norme, precisa che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore trasformi il premio monetario in benefit o servizi di welfare deve trovare applicazione il nuovo limite di 5mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026. In conclusione, il limite di detassazione massimo innalzato da 3mila e 5mila euro è valido sia per la corresponsione monetaria del premio sia per l’utilizzo in benefit e servizi di welfare del premio convertito dal lavoratore.

Fonte: SOLE24ORE