Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero

  • 12 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Con Risposta ad Interpello n. 121 dell'8 giugno 2026 , l' Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero (previsti dall'articolo 44 del DL n. 78 del 31 maggio 2010) , con particolare riferimento al requisito della stabile residenza all'estero . Il caso riguarda un ricercatore giapponese che, dopo aver svolto attività di ricerca presso l'organizzazione internazionale “ European Molecular Biology Laboratory ” (EMBL) di Roma dal 2016 al 2025 beneficiando dell'esenzione dall'IRPEF sulla base di quanto previsto dall'accordo stipulato tra EMBL e il Governo italiano, viene assunto nel 2026 da un'università italiana con contratto di lavoro a tempo determinato e richiede di poter accedere al regime agevolato previsto dall'articolo 44 del DL N. 78 del 31 maggio 2010. L'università italiana, quindi, chiede all'Agenzia dell'Entrate chiarimenti riguardo l'interpretazione del concetto di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all' articolo 44 del DL n. 78 del 2010 . Nella risposta ad Interpello, l'Agenzia chiarisce che l'esenzione fiscale riconosciuta ai redditi percepiti dai dipendenti dell'EMBL che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia non comporta il mantenimento, ai fini delle imposte sul reddito, della residenza fiscale nel Paese di origine. Poiché il ricercatore giapponese ha vissuto stabilmente in Italia per diversi anni, non può ritenersi soddisfatto il requisito della residenza stabile all'estero richiesto dall'articolo 44 . Di conseguenza, il regime agevolato non risulta applicabile e gli emolumenti corrisposti dall'università istante al ricercatore interessato per l'attività svolta in Italia a partire dal 2026 devono essere interamente assoggettati a tassazione .