Patto di non concorrenza: sulla validità del corrispettivo variabile

Patto di non concorrenza: sulla validità del corrispettivo variabile

  • 12 Giugno 2026
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La legge richiede che il patto sia stipulato per iscritto e preveda limiti di oggetto, tempo e luogo, oltre a un corrispettivo, a pena di nullità. Una questione centrale riguarda la validità dei patti il cui corrispettivo è erogato mensilmente durante il rapporto di lavoro, con un importo complessivo che dipende dalla durata del rapporto stesso. Con la recente ordinanza n. 436/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale modalità non rende il corrispettivo "indeterminato" e, quindi, il patto nullo.  La Corte opera una distinzione fondamentale tra due diversi profili di validità, che operano su piani distinti:
Determinabilità (art. 1346 c.c.): attiene alla presenza, fin dal momento della stipula, di criteri di calcolo oggettivi che permettano di quantificare il compenso. La variabilità legata alla durata del rapporto non inficia questo requisito se i parametri sono chiari.
Congruità (art. 2125 c.c.): riguarda l'adeguatezza dell'importo finale in rapporto al sacrificio imposto, alla riduzione delle capacità di guadagno e all'ampiezza dei vincoli.
La durata effettiva del rapporto è un elemento che incide proprio su questa valutazione di congruità, da effettuarsi in concreto. Un corrispettivo la cui entità totale non è fissata a priori ma è legata alla durata del rapporto di lavoro non è di per sé causa di nullità del patto per indeterminatezza dell'oggetto.  Sarà, invece, compito del giudice valutare ex post se l'importo concretamente percepito dal lavoratore sia stato congruo e proporzionato, pena, in caso contrario, la nullità dell'intero patto.