La Corte di Cassazione (sentenza del 26 maggio 2026 n. 16305) ha ribadito che il diritto al compenso per lavoro straordinario spetta anche al personale dirigente o con funzioni direttive se la durata della prestazione travalichi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante. Se a causa di tali modalità di svolgimento della prestazione il lavoratore sviluppa uno stato di malattia, essa è da ricondurre a responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori e il conseguente licenziamento per superamento del periodo di comporto è nullo. Il lavoratore, quadro con mansioni di direttore di ipermercato, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogato dalla società datrice di lavoro, contestando la responsabilità datoriale per le patologie lamentate dal lavoratore, causate, secondo la tesi di quest’ultimo, dallo svolgimento in via continuativa di orario di lavoro straordinario oltre il limite della ragionevolezza. In particolare, il lavoratore era stato costretto a prestare circa 260 ore di lavoro straordinario al mese a causa della concentrazione di numerose mansioni complesse in capo al medesimo lavoratore, senza neppure la possibilità di fruire dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva. In primo e in secondo grado erano state accolte le prospettazioni del lavoratore ed era stato riconosciuto il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario svolto. I giudici di merito avevano, inoltre, dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato dalla società datrice di lavoro sul presupposto che lo svolgimento in maniera costante di un elevato numero di ore di lavoro straordinario aveva determinato una condizione lavorativa gravosa e usurante, cagionando un pregiudizio patologico psichico al lavoratore che era stato costretto ad assentarsi dal lavoro. Pertanto, il datore di lavoro era stato riconosciuto responsabile della condizione di malattia del lavoratore per violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c. Compenso per lavoro straordinario del personale direttivo. La legge (art. 17 c. 5 D.Lgs. 66/2003) stabilisce che il personale dirigente e con funzioni direttive, ovvero con potere di decisione autonomo (tra cui possono essere ricompresi, sulla base delle declaratorie dei CCNL, anche i dipendenti con inquadramento nella categoria di quadro) sia escluso dai limiti di orario e, pertanto, non ha diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario eventualmente prestato. L’esclusione del personale direttivo dai limiti legali dell’orario di lavoro non è, tuttavia, assoluta, ma trova un limite invalicabile nei precetti costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità del lavoratore (art. 36 Cost.). Sulla scorta di tali principi, la Corte di Cassazione (sentenza del 26 maggio 2026 n. 16305) ha ribadito che il diritto al compenso per lavoro straordinario spetta anche al personale dirigente o con funzioni direttive quando la contrattazione collettiva contempli un diverso orario normale di lavoro per tali categorie di lavoratori e tale orario venga effettivamente superato, ovvero se la durata della prestazione travalichi comunque il limite della ragionevolezza e risulti particolarmente gravosa e usurante. A quest’ultimo proposito, secondo la Suprema Corte, non occorre limitarsi ad una valutazione quantitativa del numero delle ore lavorate, ma occorre indagare l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico e intellettuale richiesto al lavoratore. Nel caso di specie, oltre ad essere stato accertato – documentalmente e attraverso le dichiarazioni dei testi escussi – lo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario in via pressoché continuativa e costante, era emerso, nel corso dei giudizi di merito, che il direttore dell’ipermercato concentrava su di sé svariate responsabilità gestorie e di coordinamento (gestione commerciale, gestione del personale e delle relazioni sindacali), nonché ruoli tecnici e strategici all’interno del consiglio di amministrazione, con assunzione di un carico di lavoro estenuante che imponeva ritmi di lavoro giornalieri pregiudizievoli per la salute del lavoratore in conseguenza dello stress e delle continue problematiche da affrontare. In questo quadro di riferimento, afferma la Suprema Corte, risulta confermato l’accertamento da parte del giudice di merito – non valutabile in sede di legittimità – del superamento del limite della ragionevolezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che al dipendente devono essere riconosciuti i compensi per l’attività di lavoro straordinario, a prescindere dalla qualifica – dirigenziale o direttiva – rivestita. Né, sotto altro profilo, ha alcun rilievo la considerazione per cui il lavoratore percepisse un importo a titolo di superminimo, in quanto, secondo la Suprema Corte, il superminimo può compensare lo straordinario solo le parti abbiano stipulato un esplicito “patto di conglobamento” che indichi specificamente l’ammontare e i titoli forfettizzati. Nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Infine, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito sulla nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore, con diritto di quest’ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate nell’intervallo non lavorato (fino ad un massimo di dodici mensilità). Invero, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, oltre i limiti della ragionevolezza a causa della mole di attività e mansioni affidate al lavoratore, hanno determinato un pregiudizio serio alla salute di quest’ultimo, con la conseguenza che lo stato di malattia deve essere ricondotto alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di tutela della salute ex art. 2087 c.c.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL