Licenziamento ritorsivo: reintegra per chi fa causa all'azienda
- 11 Giugno 2026
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È nullo il licenziamento intimato come rappresaglia per le azioni legali intraprese dal dipendente. Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16310 del 26 maggio 2026, che ha deciso il caso di un lavoratore, che aveva già agito in giudizio contro l'azienda per mobbing e demansionamento, era stato licenziato per presunto superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte ha qualificato il recesso come un atto di "vendetta", ritenendolo l'epilogo di una strategia vessatoria. La motivazione formale è stata giudicata un mero pretesto, poiché le assenze per malattia erano in parte diretta conseguenza della condotta illecita del datore di lavoro e, quindi, non potevano essere computate ai fini del comporto. L'unico motivo determinante del licenziamento è stato quindi individuato nell'intento ritorsivo dell'azienda, in reazione alle legittime iniziative giudiziarie del dipendente. Perché si configuri la nullità, l'intento ritorsivo deve essere l'unica ed esclusiva ragione del recesso. L'onere della prova, pur gravando sul lavoratore, può essere assolto anche tramite presunzioni, come la dimostrazione della palese insussistenza della causale addotta dall'azienda. La conseguenza di tale nullità è l'applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro e il pieno risarcimento del danno subito.