Dovere di fedeltà del dipendente: il ritardo nei pagamenti non giustifica lo storno dei clienti

Dovere di fedeltà del dipendente: il ritardo nei pagamenti non giustifica lo storno dei clienti

  • 11 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con ordinanza n. 16300/2026, ha confermato la responsabilità risarcitoria di un medico, direttore tecnico di un reparto di dialisi, per violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. Nel caso concreto, il lavoratore, nei giorni precedenti
alla presentazione di dimissioni senza preavviso, aveva programmato il passaggio dei pazienti in cura presso la propria datrice di lavoro a una clinica concorrente, esortandoli a seguirlo. All'indomani delle dimissioni, il reparto si era svuotato, passando da circa ottanta a soli dieci pazienti attivi. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'obbligo di fedeltà, integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede, vieta al dipendente di compiere qualsiasi attività che, anche solo potenzialmente, risulti lesiva per l'azienda.  Tale azione ha natura contrattuale ed è autonoma rispetto a quella per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ; secondo la Corte l'obbligo di fedeltà non viene meno neppure a causa del mancato pagamento delle retribuzioni per oltre sei mesi. L'inadempimento datoriale, pur potendo legittimare le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., non esonera affatto il prestatore dall'astenersi da condotte ostruzionistiche o concorrenziali in costanza di rapporto, né elide la responsabilità risarcitoria per i danni cagionati