Responsabilità per infortunio: serve effettiva conoscenza dell'attività svolta

Responsabilità per infortunio: serve effettiva conoscenza dell'attività svolta

  • 11 Giugno 2026
  • Pubblicazioni
Per provare l'effettiva conoscenza del legale rappresentante e fondare un eventuale addebito per culpa in vigilando, i giudici devono basarsi su accertamenti rigorosi, non è sufficiente presumere in via automatica la conoscenza di una determinata attività (in particolare se extra-contrattuale) da parte del vertice aziendale, poiché ciò configurerebbe un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva. Sulla scorta di tale principio la Corte di Cassazione, con Sentenza 18 maggio 2026 n. 17659 ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un datore di lavoro. Una società stipulava un contratto di appalto con un’impresa avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sue strutture e macchine, comprensiva della pulizia dei luoghi di lavoro. Un dipendente dell’impresa addetta alle pulizie, nel mentre stava effettuando lavori di pulizia con una scopa industriale della copertura metallica di un casotto utilizzato come vano di accesso ad un locale interrato, a causa del cedimento della copertura, composta da una lamiera dello spessore di un millimetro e recante parti deteriorate per la ruggine, cadeva da un'altezza di circa sette metri, riportando lesioni giudicate guaribili in 158 giorni. Nei confronti del legale rappresentante della società appaltante era stato individuato quale profilo di colpa la violazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, ed in concorso con il datore di lavoro dell’operaio infortunatosi era stato tratto a giudizio per il reato di lesioni personali colpose. La Corte d'Appello confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti sia del legale rappresentante della società appaltante che, del datore di lavoro dell’operaio infortunatosi in ordine al delitto di cui all'art. 590 c. 1, 2 e 3 c.p. Avverso la sentenza di condanna il legale rappresentante della società appaltante proponeva ricorso per cassazione. Responsabilità del committente negli infortuni sul lavoro 
Nell’ambito degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro committente (ovvero colui che affida lavori a un'impresa appaltatrice o, a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) è legata a specifici obblighi dettati dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008. 
Nello specifico, il committente ha la responsabilità di: 
verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi scelti per i lavori. 
fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui gli appaltatori sono destinati a operare e informarli sulle misure di prevenzione adottate. 
cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione insieme al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, ponendo particolare attenzione alla gestione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività lavorative. 
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il committente è ritenuto responsabile di un infortunio qualora si verifichino le seguenti circostanze: 
mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale del soggetto a cui sono stati affidati i lavori. 
inottemperanza all'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici dei luoghi di lavoro. 
illecita ingerenza del committente nell'esecuzione materiale dei lavori oggetto dell'appalto. 
presenza di situazioni di pericolo caratterizzate da agevole ed immediata percepibilità da parte del committente stesso, rispetto alle quali non è intervenuto. 
Infine, l'attribuzione di una responsabilità per "culpa in vigilando" (la colpa derivante dalla mancata supervisione sull'operato altrui) non è automatica o assoluta: essa deve essere necessariamente modulata e calibrata analizzando la struttura organizzativa specifica della società e l'eventuale presenza e delega di altre figure dirigenziali (come un direttore di stabilimento) al suo interno. In cosa consiste l’illecita ingerenza del committente. 
Il concetto di illecita ingerenza si verifica quando il committente interviene ed entra direttamente nell'esecuzione materiale dei lavori che sono oggetto di un appalto o, di un contratto di prestazione d'opera, sovrapponendosi di fatto alle direttive dell'appaltatore. Nel caso di specie l’infortunio occorso al lavoratore avveniva mentre quest’ultimo stava effettuando la pulizia della copertura di un edificio, un'operazione che non rientrava nel contratto di appalto stipulato per la manutenzione e pulizia dei luoghi di lavoro. In un primo momento, la Corte di Appello aveva ravvisato una responsabilità del committente basata proprio su una forma di ingerenza, sostenendo che tale attività extra-contrattuale venisse svolta sotto la diretta percezione e su espressa richiesta della direzione dell'azienda committente, dalla quale gli operai dell'impresa appaltatrice prendevano direttamente gli ordini. Tuttavia, la Corte di Cassazione annullava questa decisione, ritenendola ambigua e precisando che, per non cadere in una forma di responsabilità oggettiva a carico dell'imputato, l'illecita ingerenza deve essere rigorosamente e specificamente provata. Per addebitare validamente un'ingerenza al legale rappresentante della società committente, è necessario accertare: 
l'identità di chi impartisce gli ordini. La Cassazione rileva che non è sufficiente appurare che gli ordini provengano da un generico direttore dell'azienda. I giudici devono individuare in modo preciso per ordine di chi, in concreto, l'attività extra-contrattuale veniva svolta; 
la reale consapevolezza della direzione apicale. Occorre verificare l'esistenza di elementi concreti da cui desumere che il legale rappresentante fosse effettivamente a conoscenza del fatto che gli operai stessero svolgendo mansioni estranee al contratto; 
l'organigramma e la struttura aziendale. L'ingerenza e la conseguente culpa in vigilando (cioè la colpa per non aver adeguatamente vigilato) non operano in modo automatico. Esse devono essere modulate in base a come è organizzata la società. È necessario chiarire se vi fossero altre figure dirigenziali presenti in azienda (come ad esempio un direttore di stabilimento responsabile) e, di conseguenza, quale specifica condotta omissiva possa essere imputata a ciascuno, tenendo conto dei ruoli, delle dimensioni aziendali e degli elementi di valutazione in loro possesso. In definitiva, l'illecita ingerenza non si concretizza per il solo fatto che un infortunio accada nei locali del committente durante un'attività non contrattualizzata. La giurisprudenza richiede di ricostruire la catena di comando effettiva, dimostrando chi ha materialmente interferito dando ordini esulanti dall'appalto e verificando se il vertice aziendale ne fosse a conoscenza o se avesse in qualche modo tollerato tale condotta illecita. Sulla base dei predetti presupposti, la Suprema Corte annullava la precedente condanna emessa dalla Corte d'appello, ravvisando evidenti lacune nella ricostruzione dei fatti.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL