Fallimento post cessione di ramo d'azienda: il credito da TFR del lavoratore della cedente non può essere ammesso al passivo fallimentare
- 11 Giugno 2026
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L'odierna ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare di alcuni crediti a titolo di TFR , i quali erano stati esclusi poiché il rapporto di lavoro non era cessato , ma era proseguito in seguito alla cessione del ramo di azienda . Con la Sentenza n. 16225 del 25 maggio 2026 , la Corte di Cassazione afferma che in assenza di un accordo sindacale, trova applicazione l'articolo 2112 cc, e quindi il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. In tal senso, si ritiene certamente inopponibile ai lavoratori il contratto con cui il cessionario abbia acquisito l'azienda dal fallimento e, in particolare, la clausola negoziale per la quale il cessionario non avrebbe acquisito i debiti anteriori per quota di TFR . Nel caso in esame, il credito relativo al TFR non era quindi ancora esigibile , dunque non poteva essere ammesso al passivo fallimentare della cedente.