Controlli difensivi: illegittimo il licenziamento se le riprese video erano prive di un fondatore motivo alla base
- 11 Giugno 2026
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La lavoratrice veniva licenziata per giusta causa per diversi addebiti, tra cui l'aver mangiato dei prodotti in vendita senza averli pagati, per un totale di 20 episodi complessivi. La donna si rivolgeva al Tribunale deducendo l' illegittimità dei controlli datoriali effettuati tramite videocamere installate dall'agenzia investigativa poiché non c'era alcun accordo collettivo alla base, né alcuna autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, dunque le immagini dovevano ritenersi inutilizzabili . Il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che vi fossero dei fondati sospetti di condotte illecite tali per cui l'istallazione delle telecamere era giustificato, ma la Corte d'Appello ribaltava il verdetto dichiarando illegittimo il licenziamento. La questione viene sottoposta alla Corte di Cassazione , che con l' Ordinanza n. 16214 del 25 maggio 2026 accoglie il ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro, evidenziando la contraddizione in cui sarebbe incorsa la motivazione della sentenza d'appello: secondo la Corte del merito, infatti, le prove video ( ritenute inutilizzabili ) non escludevano però la rilevanza sia di altre prove acquisite al processo, sia della “non contestazione” (“in sostanza”) di quei medesimi fatti; la non contestazione , nonché l'esistenza e la portata di quegli elementi di prova circa la sussistenza dei fatti addebitati sul piano disciplinare sono tali da assumere piena rilevanza processuale sia in relazione alla domanda risarcitoria , sia in relazione all' impugnazione del licenziamento . Rilevata la contraddizione, la Corte d'Appello sarà quindi chiamata a rivalutare la questione della legittimità delle videoriprese e del loro eventuale valore probatorio nel procedimento disciplinare.