Licenziamenti, recidiva solo con nuova condotta rilevante sul piano disciplinare

Licenziamenti, recidiva solo con nuova condotta rilevante sul piano disciplinare

  • 29 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Le condotte che siano state già punite con sanzione conservativa non possono assumere ulteriore rilevanza disciplinare, se non accompagnate ad una nuova condotta disciplinarmente rilevante, rispetto alla quale porsi in termini di “recidiva”. Così si è pronunciata la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 14077 del 13 maggio 2026, sottolineando l’importanza del rispetto del principio del ne bis in idem anche nelle cause di lavoro. Il caso riguardava l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sulla base della recidiva di cui all’articolo 35, lettera I) del Ccnl lavoratori dei porti. Tale clausola giustifica il recesso quando vi sia stata recidiva in qualunque delle mancanze previste dall’articolo 34 del medesimo Ccnl, prevedendo che, in presenza di almeno tre sospensioni irrogate nell’anno precedente il nuovo fatto oggetto di contestazione, la successiva recidiva possa integrare un’ipotesi espulsiva. Nel caso di specie, il datore di lavoro ha contestato al dipendente di aver presentato, a giustificazione di una sua assenza, una certificazione priva della necessaria indicazione del domicilio di reperibilità durante la malattia; gli era stata altresì addebitata la recidiva specifica, per aver in precedenza commesso altre infrazioni oggetto di cinque precedenti sanzioni disciplinari conservative. La Cassazione, alla luce dell’articolo 35 lettera I) del Ccnl, individua i due elementi necessari per integrare la fattispecie della recidiva espulsiva. Il primo è rappresentato dall’indispensabile commissione di un nuovo illecito disciplinare riconducibile alle fattispecie tipizzate dall’articolo 34 del Ccnl, costituente il fatto immediato oggetto della contestazione; il secondo ha, invece, come presupposto l’esistenza di almeno tre provvedimenti sanzionatori di sospensione irrogati nell’anno precedente il nuovo fatto oggetto di contestazione. La recidiva, dunque, non è un fatto autonomo, ma essendo una “ricaduta”, ossia una “nuova commissione” di un ulteriore fatto disciplinarmente rilevante, tiene conto del numero e della natura delle infrazioni pregresse e del loro collegamento con la nuova mancanza. In questa analisi ermeneutica, la Corte di legittimità evidenzia come la Corte d’appello abbia, invece, compiuto un salto logico, limitandosi ad accertare solo il secondo elemento costitutivo, ritenendo sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie di recidiva, la sola presenza di tre sospensioni nell’arco dell’anno, reputando in tal modo irrilevante l’accertamento della nuova condotta contestata, che è invece necessaria ai fini del riconoscimento della recidiva. Ma così ritenendo, prosegue la Cassazione, ne discende evidente la violazione del principio del ne bis in idem in quanto il licenziamento risultava fondato esclusivamente su fatti già puniti con sanzioni conservative (sospensioni) rispetto ai quali la società datrice di lavoro aveva ormai esaurito il proprio potere disciplinare. Pertanto, quelle condotte non potevano avere ulteriore rilevanza disciplinare a meno che non fossero accompagnate da una nuova condotta disciplinarmente rilevante. La Corte di legittimità accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, per il necessario accertamento dell’ultima contestazione disciplinare, essenziale ai fini del riconoscimento della recidiva.

Fonte: SOLE24ORE