Congedo straordinario: in assenza di assistenza continuativa si configura abuso del diritto

Congedo straordinario: in assenza di assistenza continuativa si configura abuso del diritto

  • 29 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5447, ha ritenuto che, in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, l’assenza dal lavoro dev’essere funzionalmente collegata a un’assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile; la totale mancanza di tale nesso integra abuso del diritto e può giustificare il licenziamento. Nel caso di specie era stata accertata non solo l’assenza di una concreta attività di assistenza, ma anche la mancanza di convivenza del lavoratore con la madre disabile, elemento rilevante ai fini della fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001.  La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda un lavoratore licenziato per aver fruito di 63 giorni di congedo straordinario per assistere la madre disabile, mentre dalle verifiche datoriali emergeva l’assenza di un effettivo nesso tra l’assenza dal lavoro e l’attività di assistenza, con svolgimento di attività personali e mancata frequentazione dell’abitazione della familiare. In Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento esclusivamente per tardività della contestazione disciplinare, riconoscendo la tutela indennitaria (10 mensilità, ex art. 18, comma 6, St. Lav.), escludendo invece i presupposti per la reintegra; tale impostazione è stata confermata in Appello, salvo diversa regolazione delle spese. La Cassazione respinge integralmente il ricorso del lavoratore, dichiarando inammissibili o infondati i motivi proposti. In particolare, viene ritenuto inammissibile il motivo relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, in quanto la questione non era stata oggetto di impugnazione nel giudizio di merito e, dunque, non rientrava nel thema decidendum; ciò ribadisce il principio secondo cui in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove. Quanto alla dedotta genericità della contestazione disciplinare, la Corte conferma la valutazione di merito: la contestazione è considerata sufficientemente specifica perché individua temporalmente i fatti, ne descrive il contenuto e consente al lavoratore un’adeguata difesa; viene richiamato il consolidato orientamento per cui il requisito della specificità è oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile solo per vizi motivazionali o violazione dei criteri legali di interpretazione. Sul punto centrale dell’abuso del congedo, la Cassazione ribadisce come il congedo straordinario richieda un’assistenza continuativa, globale e permanente al familiare disabile, pur non escludendo spazi per esigenze personali, ma esigendo comunque un effettivo collegamento causale tra assenza dal lavoro e assistenza: la totale mancanza di tale nesso configura abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, legittimando il licenziamento per giusta causa. Nel caso concreto, la Corte ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale, che ha accertato non solo l’assenza di attività assistenziale, ma anche la mancanza di convivenza, elemento rilevante ai fini della legittima fruizione del congedo, ex art. 42, diversamente dai permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992. Vengono, inoltre, respinte le censure relative all’idoneità delle prove e ai controlli investigativi: la Corte considera inammissibili le doglianze, perché nuove o perché dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; viene ribadito che il convincimento del giudice può fondarsi su un complesso di elementi (non solo report investigativi, ma anche testimonianze) e che le critiche sul peso delle prove integrano una censura di merito. Parimenti inammissibile è il motivo sulla ripartizione dell’onere della prova, in quanto nella sostanza il ricorrente non denuncia un errore di diritto, ma contesta l’esito della valutazione probatoria.