Matrimonio omosessuale pre-Cirinnà: diritto alla reversibilità

Matrimonio omosessuale pre-Cirinnà: diritto alla reversibilità

  • 29 Maggio 2026
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Con la Sentenza 28 maggio 2026 n. 91, la Corte Costituzionale ha sancito un importante principio in materia di diritti previdenziali per le coppie dello stesso sesso, intervenendo su un vuoto normativo che penalizzava i superstiti di unioni formalizzate all’estero e sciolte per decesso prima dell’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà (L. 76/2016). Nello specifico, i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del RDL 636/1939 (convertito in L. 1272/1939), nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata d’ufficio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Ord. 187/2025) nell'ambito di una controversia tra l’INPS e il superstite di una coppia omosessuale. I protagonisti della vicenda avevano contratto matrimonio a New York nel 2013, ma uno dei partner era deceduto nell'ottobre 2015, pochi mesi prima dell'approvazione della citata Legge Cirinnà. L’INPS aveva negato la pensione di reversibilità poiché, al momento del decesso (fatto generatore del diritto), l'ordinamento italiano non riconosceva effetti giuridici ai matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, né esisteva l'istituto dell'unione civile. Di conseguenza, la norma oggetto della rimessione del giudice a quo è l’art. 13 RDL 636/1939, che limita il diritto alla pensione ai superstiti al "coniuge" e ai figli. La Consulta è stata chiamata a verificare se tale limitazione fosse irragionevole nella parte in cui non si estendeva al partner superstite di una coppia omoaffettiva che avesse formalizzato il vincolo all'estero, pur nell'impossibilità giuridica di ottenerne il riconoscimento in Italia ratione temporis. Il ragionamento della Corte: ragionevolezza e anacronismo. La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione dell’art. 3 Cost.. Pur ribadendo che il matrimonio e l'unione omosessuale non sono pienamente sovrapponibili, il Giudice delle leggi ha evidenziato come la disparità di trattamento diventi illegittima in presenza di "ipotesi particolari". Il punto di svolta risiede nel concetto di anacronismo normativo: alla luce dell'attuale assetto legislativo (L. 76/2016) che parifica il coniuge e l'unito civilmente ai fini previdenziali, mantenere l'esclusione per chi non ha potuto "tempestivamente munire di efficacia" il vincolo a causa del pregresso divieto di legge e della morte del partner risulta irragionevole. La Corte chiarisce che la pensione di reversibilità non è solo uno strumento di assistenza, ma rappresenta una forma di "ultrattività della solidarietà familiare" e di valorizzazione dell'apporto economico dato da ciascun partner alla formazione del patrimonio comune. Distinzione rispetto alla convivenza more uxorio e al diritto UE. La sentenza opera una netta distinzione rispetto alla convivenza di fatto eteroaffettiva: mentre quest'ultima si fonda sulla affectio quotidiana liberamente revocabile, il caso in esame riguarda un vincolo formalizzato (matrimonio all'estero), dimostrando la volontà della coppia di assumere diritti e doveri reciproci. In particolare, la Consulta ha escluso che tale prestazione rientri nell'ambito di applicazione della Dir. CE 78/2000 (Parità di trattamento sul luogo di lavoro in territorio UE), poiché la reversibilità corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria è considerata un regime statale di sicurezza sociale, escluso dal diritto eurounitario secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La questione è stata dunque risolta esclusivamente sul piano della coerenza costituzionale interna. Portata della declaratoria di incostituzionalità. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del RDL 636/1939 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, qualora il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016. Questa pronuncia "additiva" permette di superare lo sbarramento temporale del 2016, riconoscendo dignità previdenziale a legami che, sebbene formalizzati fuori dai confini nazionali, possedevano tutti i requisiti di stabilità e impegno giuridico che l'ordinamento italiano ha successivamente recepito.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL