Comporto lungo specifico per il lavoratore disabile
- 28 Maggio 2026
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Il licenziamento del lavoratore affetto da una condizione di disabilità per superamento del periodo di comporto ordinario o prolungato previsto dal Ccnl costituisce un atto di discriminazione indiretta, posto che si finiscono per sottoporre alla medesima disciplina situazioni che richiedono un trattamento differenziato. La mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità che affliggono i lavoratori disabili nell’applicazione del periodo di comporto previsto dal Ccnl si traduce in una prassi discriminatoria, perché non valorizza la posizione di particolare svantaggio indotta in conseguenza della disabilità. Non ha alcuna rilevanza per la Cassazione (sentenza 13734/2026) che il contratto preveda, oltre al comporto ordinario (365 giorni su tre anni), un comporto prolungato (548 giorni) e una successiva aspettativa (24 mesi). Per sottrarsi alla censura del trattamento discriminatorio, la disciplina contrattuale collettiva deve attribuire un peso specifico alla «posizione di svantaggio del disabile» e non soddisfa questa condizione un Ccnl che faccia riferimento alla astratta gravità o particolarità della patologia. Il periodo prolungato del comporto non è un dato sufficiente, se non si ancora a una specifica previsione che valorizzi l’aspetto soggettivo della disabilità e preveda accorgimenti ragionevoli per mitigare il più elevato ricorso alle assenze di malattia dei lavoratori con handicap. Se il Ccnl non prevede la specifica posizione di svantaggio del lavoratore disabile, l’onere di adottare accomodamenti ragionevoli ricade sul datore, cui è richiesto di raccogliere informazioni e avviare una interlocuzione con il lavoratore prima di intimare il licenziamento. La Cassazione non si limita ad affermare questi principi, ma si preoccupa di dare rilievo alle considerazioni datoriali per cui, in assenza di una disciplina contrattuale collettiva sulle assenze di malattia dei lavoratori con disabilità, l’adozione del licenziamento per superamento del comporto finisce per essere un’operazione «impossibile». È un passaggio importante della sentenza, che la Cassazione introduce per segnalare che il difensore del datore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 1, della legge 300/1970 (per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione) nella parte in cui non prevede una tutela risarcitoria differenziata per la situazione del licenziamento «apertamente e volontariamente discriminatorio», rispetto al licenziamento per superamento del comporto in cui il datore aveva la «sola conoscibilità della disabilità del lavoratore». La Cassazione ha rinviato il giudizio alla corte d’appello perché valuti se, sul caso specifico esaminato, i pregiudizi sul piano fisico sofferti dal lavoratore integrino gli estremi dello stato di disabilità e se le assenze per malattia siano, o meno, riconducibili alla condizione di handicap. La Suprema corte aggiunge che, laddove sia confermata la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, la Corte d’appello «potrà eventualmente porsi il problema della legittimità costituzionale» del regime di tutela reale piena applicato in modo indifferenziato al licenziamento nullo del disabile per superamento del periodo di malattia di cui al Ccnl. È un chiaro segnale di consapevolezza delle difficoltà che le imprese incontrano nella gestione di questa materia, aprendo a una riflessione sulla opportunità di prevedere un regime sanzionatorio meno severo per le ipotesi di nullità del licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile.
Fonte: SOLE24ORE