licenziamento illegittimo e violazione dell’obbligo di repêchage

licenziamento illegittimo e violazione dell’obbligo di repêchage

  • 12 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
Per dimostrare che il lavoratore licenziato non avrebbe potuto essere reimpiegato in un diverso ruolo all'interno della compagine aziendale non è sufficiente sostenere il mancato possesso di competenze specifiche necessarie per ricoprire un diverso ruolo. Qualora la professionalità del lavoratore licenziato sia divenuta obsoleta in seguito alla riorganizzazione aziendale, occorre – nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza – che il datore di lavoro valuti la possibilità di reimpiegare il lavoratore, anche inserendo il lavoratore in percorsi di riqualificazione mediante corsi professionali o affiancamento ad altri colleghi. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 159 del 31 ottobre 2022, ha confermato il giudizio di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affermando che, anche qualora il datore di lavoro riesca a dimostrare l'effettività delle ragioni oggettive alla base del licenziamento, l'obbligo di repêchage impone l'ulteriore verifica della impossibilità (o eccessiva gravosità) della ricollocazione del lavoratore.