Sgravi contributivi: l'autocertificazione del lavoratore non basta: rischi e responsabilità per aziende e lavoratori.
- 28 Maggio 2026
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Con l'ordinanza n. 16344 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società avverso il recupero di sgravi contributivi (ex L. n. 190/2014), negati a causa di un precedente rapporto di lavoro del dipendente assunto, ostativo al beneficio. Nel caso di specie, la società sosteneva di aver fatto affidamento su un'autocertificazione del lavoratore, poi rivelatasi mendace. La Corte d'Appello aveva già stabilito che il datore di lavoro non potesse limitarsi a tale dichiarazione, ma dovesse esigere una verifica più diligente, ad esempio acquisendo la certificazione dei rapporti lavorativi tramite il Centro per l'Impiego. La Suprema Corte ha confermato la decisione per ragioni eminentemente procedurali, restando comunque chiaro che l’obbligo per l’azienda deve essere approfondito. Ma il lavoratore che ha dichiarato il falso? In linea teorica una sua responsabilità, almeno parziale, con conseguente obbligo risarcitorio si potrebbe configurare, cosi come potrebbe configurarsi una ipotesi di licenziamento.