Sicurezza, più poteri al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- 27 Maggio 2026
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Di notevole rilevanza appaiono le modifiche al Codice penale e di rito, nonché al Dlgs 81/2008, contenute nella proposta presentata lo scorso 12 maggio dalla commissione di studio. Sul versante sanzionatorio si stabilisce un moderato aumento delle cornici edittali per l’omicidio colposo (con minimo che passa da due a due anni e sei mesi e massimo da sette a otto anni) e per le lesioni colpose gravi (con minimo che passa da tre mesi o multa da 500 a 2.000 euro a sei mesi e massimo da un anno a un anno e sei mesi o multa da 1.000 a 4.000 euro) o gravissime (con minimo da un anno a un anno e sei mesi e massimo da tre a quattro anni), ove commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. In considerazione della natura plurifattoriale degli infortuni sul lavoro, si introduce poi un’attenuante ove l’evento non sia esclusiva conseguenza della condotta del reo il cui contributo causale sia stato di minima importanza, realizzando così una crasi tra quanto previsto nel caso di concorso di persone (ma non di cause indipendenti) e di omicidio o lesioni stradali. Passando al fulcro della filosofia riformatrice, mutuando da quanto già sperimentato per la colpa medica, in presenza di un modello organizzativo conforme ai requisiti dell’articolo 30 del Dlgs 81/2008 e sempre che non risultino violati obblighi fondamentali (valutazioni del rischio, nomina del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero organizzazione del relativo servizio, fornitura di dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione dei lavoratori) si introduce una limitazione alla colpa grave corredata da un’elencazione, sia pur non esaustiva, di indici di valutazione (natura e complessità dell’attività, conoscenze specifiche del rischio, buone prassi validate, asseverazione o certificazione del sistema di gestione della sicurezza). Ne deriva un serio e concreto incentivo alla “prevenzione organizzata” con adeguato riconoscimento di meccanismi premiali, la cui efficacia andrà misurata anche in ragione degli esiti della proposta di revisione del Dlgs 231/2001, avanzata nel gennaio scorso dal tavolo tecnico già costituito presso il Gabinetto del ministero di Giustizia: una formidabile interferenza tra la responsabilità della persona fisica e quella della persona giuridica che generalizza una soluzione già praticata per la culpa in vigilando in caso di delega. Particolarmente incisivo l’intervento sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che da mero collaboratore del datore di lavoro diventa originario garante della sicurezza, previo rafforzamento di poteri, autonomia operativa e risorse finanziarie e umane (con almeno un addetto tra i 20 e i 50 dipendenti e due addetti oltre i 50 dipendenti o un addetto per sede nelle aziende plurilocalizzate), cui corrispondono un divieto di delega e sanzioni penali ad hoc. Finalmente - è proprio il caso di dirlo - si prende atto della realtà che, salvo continue erosioni del principio di colpevolezza, non consente di responsabilizzare il datore di lavoro per valutazioni fondate su una specializzazione che lui stesso è autorizzato a non avere, salvo si tratti di doveri organizzativi ora opportunamente tipizzati. Sul versante processuale, come già per il “codice rosso” si istituisce un percorso accelerato per i procedimenti in materia di infortuni sul lavoro, con obbligo del pubblico ministero di assunzione di informazioni entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato dalla persona offesa (alla quale verrà, peraltro, notificato l’avviso della eventuale richiesta di archiviazione con termini elevato da venti a trenta giorni per l’opposizione) e della polizia giudiziaria di procedere senza ritardo all’esecuzione degli delegati. Ne esce, in conclusione, un articolato coerente con le migliori premesse giurisprudenziali e condivisibilmente teso a contemperare esigenze di tutela e di garanzia, scommettendo sul “gioco di squadra” dei diversi protagonisti della sicurezza. Con rinvio alla discussione parlamentare di una delega al Governo, possibilmente in coordinamento con la revisione del Dlgs 231/2001, per l’approfondimento, entro il 31 dicembre 2026 e nei due anni successivi per integrazioni o correzioni, dei dettagli di una rinnovata disciplina che – con la giusta combinazione di prevenzione e repressione, adempimenti premianti e ritocchi sanzionatori – mira a garantire una giustizia rapida ed efficiente senza aggiungere alla sofferenza dell’infortunio quella di un processo senza colpa.
Fonte: SOLE24ORE