Lavoratori extra Ue, più tempo per il rinnovo del permesso di soggiorno
- 27 Maggio 2026
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 83/2026 (in vigore dal prossimo 4 giugno) si è concluso l’iter di recepimento della direttiva Ue 2024/1233. Il decreto modifica alcune norme del Testo unico immigrazione (Dlgs 286/1998) e introduce un termine (da intendersi di natura ordinatoria) di 30 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno, mentre la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere depositata da 90 giorni prima a 90 giorni dopo la data di scadenza (mentre ora il periodo utile va da 60 giorni prima a 60 giorni dopo). Il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico conterrà la dicitura “perm. unico lavoro” e le informazioni relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori (principalmente i subordinati) e per i loro familiari. Infatti, in linea con le disposizioni della direttiva europea, la nuova disciplina non si applica a una nutrita serie di permessi di soggiorno che consentono di lavorare, ma non riporteranno la dicitura “perm. unico lavoro”: lavoro autonomo; investitori; dirigenti o personale altamente specializzato; lavoratori marittimi; lavoratori distaccati per appalto; ex dipendenti di imprese italiane; nomadi digitali e lavoratori da remoto; persone collocate alla pari; personale sanitario al seguito di delegazioni sportive; lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco; trasferimenti intra-societari standard; titolari di permesso trasferimento intra-societario (Ict) da altro Stato membro; protezione temporanea; studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro; protezione sociale; vittime di violenza domestica o caporalato; protezione speciale; cure mediche; calamità eccezionali; assistenza minori e motivi religiosi, residenza elettiva o cittadinanza. Tuttavia, quanto ai tempi di rilascio, va evidenziato che l’articolo 5, comma 9-bis del Testo unico immigrazione, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del Dl 146/2025, dispone che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 (ora 90) giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa. Ciò in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.
Fonte: SOLE24ORE