Licenziamento e controlli video: il

Licenziamento e controlli video: il "fondato sospetto" e il principio di non contestazione

  • 27 Maggio 2026
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Con l'ordinanza n. 16214/2026, la Corte di Cassazione interviene sulla disciplina dei controlli a distanza e sulla loro utilizzabilità come prova nel processo del lavoro. Il caso esaminato riguarda una dipendente di un supermercato, licenziata per giusta causa con l'addebito di aver consumato prodotti in vendita senza pagarli. Tali fatti erano emersi da videoriprese effettuate da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro. La Corte d'Appello aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, ritenendo le prove video inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova del "fondato sospetto" circa la commissione di illeciti (es. ammanchi inventariali), presupposto che consente i c.d. "controlli difensivi" in deroga alle procedure di garanzia. Secondo la Corte, l’assenza di "fondato sospetto", non può essere superata neppure dall’assenza di contestazione dei fatti da parte del lavoratore.