Reato di caporalato: il profitto è interamente confiscabile

Reato di caporalato: il profitto è interamente confiscabile

  • 12 Dicembre 2022
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Nel reato di caporalato, le somme indebitamente “guadagnate” dal reo possono essere sottoposte a sequestro cautelare nella loro interezza, a nulla valendo la definizione “aziendalistica” di profitto o eventuali pause nell’impiego dei lavoratori in nero dovute al carattere stagionale dell’attività. La Cassazione penale, con sentenza n.43410 del  16 novembre 2022, analizza il caso e richiama un assunto delle Sezioni Unite che afferma l’assoggettabilità a confisca dell’intero profitto derivante dai c.d.”reati contratto”, tra cui rientra anche quello di caporalato, poiché il profitto (nel caso concretizzantesi in un risparmio di spesa rispetto agli importi che si sarebbero dovuti sostenere in caso di assunzione legale di manodopera) derivante dall'illecito sfruttamento dei lavoratori è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, interamente assoggettabile a confisca, indipendentemente dai costi sostenuti per la consumazione del reato, per definizione estranei alla nozione (penalistica e non aziendalistica) di profitto.