La Corte di cassazione, con l’ordinanza 13711 dell’11 maggio 2026, si è pronunciata in tema di licenziamento ritorsivo, ribadendo il principio secondo cui la prova del motivo illecito determinante, interamente gravante sul lavoratore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici. La vicenda trae origine da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per presunte condotte di negligenza, insubordinazione e scarsa disponibilità alla flessibilità dell’orario di lavoro. Il Tribunale, all’esito della fase istruttoria, ha dichiarato il licenziamento nullo per difetto di motivazione, equiparandolo a un licenziamento orale; a seguito dell’opposizione proposta dal datore di lavoro, ha invece riconosciuto l’illegittimità del recesso, in ragione della genericità degli addebiti e della sproporzione della sanzione, escludendone la natura ritorsiva. La Corte d’appello, invece, accogliendo i motivi di gravame del lavoratore, ha dichiarato la nullità del licenziamento, ritenendolo espressione di una finalità ritorsiva. A tal fine ha valorizzato, da un lato, la genericità degli addebiti, ritenuti al più idonei a giustificare una sanzione conservativa e, dall’altro, il contesto in cui il recesso si collocava, caratterizzato da un ricorso sistematico al lavoro straordinario e dalle recriminazioni, legittime, sul punto ripetutamente sollevate dal lavoratore. Tale prassi, infatti, emersa anche all’esito di accertamenti ispettivi avviati a seguito della denuncia del lavoratore, risultava eccedere i limiti legali e contrattuali. In questo quadro è stato inoltre accertato che il dipendente aveva prestato un numero significativo di ore di straordinario, manifestando successivamente la propria contrarietà di fronte a prestazioni ulteriori. Suddetta circostanza è stata ritenuta decisiva dalla Corte, non solo per escludere la sussistenza di un inadempimento disciplinare, ma anche per qualificare il licenziamento come reazione alle rivendicazioni del lavoratore. Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provata la natura ritorsiva del recesso, desumendola da elementi quali la genericità della contestazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l’iter argomentativo della Corte territoriale, fondato su una pluralità di elementi indiziari, tra cui la genericità degli addebiti, l’assenza di specifici inadempimenti idonei a giustificare la sanzione espulsiva, la sproporzione del licenziamento rispetto alle condotte contestate e il contesto di tensione legato all’eccessivo ricorso al lavoro straordinario. La Corte di legittimità ha dunque confermato che l’onere di dimostrare che il motivo illecito costituisce la ragione unica e determinante del licenziamento può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché inserite in una valutazione complessiva idonea a evidenziarne il carattere determinante. Inoltre, ha precisato che tale accertamento spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, la Cassazione, conformandosi ai propri precedenti giurisprudenziali in materia - su tutte alla precedente ordinanza 17266/2024 - ha dunque concluso per la ritorsività del licenziamento, e ciò sull’assunto che «… in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell’addebito può avere rilievo presuntivo…[omissis] della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa».
Fonte: SOLE24ORE