Se si licenzia un detenuto, il ticket non è sempre dovuto

Se si licenzia un detenuto, il ticket non è sempre dovuto

  • 21 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Se un datore di lavoro, diverso dall’amministrazione penitenziaria, licenzia un detenuto suo dipendente non deve versare il ticket di licenziamento se l’interruzione del rapporto di lavoro è dovuta a eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti. È il caso, ad esempio, della revoca, al detenuto, del permesso al lavoro esterno. Altre ipotesi devono essere valutate caso per caso. Tra queste, la cessazione del rapporto per scarcerazione a fine pena, che è esente dal ticket solo se il datore di lavoro accerta e comprova adeguatamente l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Ipotesi analoga è quella del trasferimento del detenuto a un diverso penitenziario: si deve verificare se il rapporto di lavoro può comunque proseguire. Queste indicazioni sono state fornite dall’Inps nella circolare 59/2026, anche a fronte dell’orientamento della giurisprudenza che, nel corso degli anni, rileva l’istituto, ha progressivamente assimilato il rapporto dei detenuti «agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, al fine di ampliare l’ambito delle tutele riconosciute a tali lavoratori». Tuttavia, tale assimilazione non comporta automaticamente che il riconoscimento della Naspi in favore del detenuto comporti anche il pagamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro. Come indicato nella circolare, occorre valutare se la causa di cessazione del rapporto è “ordinaria” o sottratta alla volontà delle parti. Quando non si ricade nella seconda ipotesi, il ticket è dovuto. Inps ha contestualmente istituito i codici da utilizzare nel flusso uniemens per le cessazioni dovute a scarcerazione, trasferimento, revoca del permesso.

Fonte: SOLE24ORE