Obbligo di avvisare il dipendente disabile che sta superando il comporto

Obbligo di avvisare il dipendente disabile che sta superando il comporto

  • 21 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La sentenza del Tribunale di Bologna 437/2026 del 28 aprile ha deciso il ricorso promosso da una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto comunicatole nel luglio 2024, ritenendolo illegittimo. Secondo la ricorrente, infatti, una buona parte delle assenze computate ai fini del superamento del limite erano riconducibili a una grave patologia, equiparabile ad handicap, di cui la società – a detta della lavoratrice – sarebbe stata a conoscenza. La ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 2110 del Codice civile e anche dei criteri di correttezza e buona fede, non essendo stata preventivamente avvisata da parte datoriale dell’imminente superamento del periodo di comporto. La lavoratrice, quindi, aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento della relativa retribuzione dovuta. Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la condotta datoriale. La decisione si inserisce solo apparentemente nel filone giurisprudenziale (tra le tante Cassazione 13491/2024) secondo cui, nelle ipotesi di malattia, la mancata comunicazione preventiva di parte datoriale dell’imminente superamento del periodo di comporto, in assenza di uno specifico obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, non costituisce una violazione dei principi di correttezza e buona fede. Esiste però un diverso orientamento della giurisprudenza di merito che, con riferimento allo specifico caso in cui il lavoratore versi in condizione di disabilità, pone a carico di parte datoriale l’onere della preventiva comunicazione dell’imminente scadenza del periodo di comporto, al fine di consentire al dipendente, mediante richiesta di aspettativa, di conservare il posto di lavoro. Il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, con la decisione 20012/2019 dell’11 agosto ha differenziato la malattia comune, caratterizzata da «prognosi fausta, facilmente guaribile, anche in tempi brevi e convalescenza non invalidante» dalle diverse ipotesi di «estrema gravità, con condizioni di integrità psicofisiche del lavoratore particolarmente critiche, prognosi non fausta e convalescenza lunga». In tale ultimo caso, il lavoratore, in ragione della gravità delle sue condizioni, verserebbe in una situazione di “minorata difesa”, sicché un comportamento di parte datoriale conforme ai principi civilistici di correttezza e buona fede secondo l’articolo 1175 del Codice civile, nonché al generale principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, implicherebbe l’obbligo di preventiva comunicazione. Sulla stessa linea interpretativa, si è pronunciata la Corte d’Appello di Trento, con sentenza 8/2023 del 6 luglio, la quale, accertata la condizione di disabilità del lavoratore e la sua conoscibilità al momento del licenziamento, ha ritenuto che l’onere di comunicazione preventiva rientri tra la nozione di “accomodamento ragionevole”, previsto all’articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003 e anche all’articolo 5 della direttiva Ce 200/1978. In merito, la Corte specifica che «sebbene nessun obbligo sia previsto dalla legge, si tratta di un comportamento gravante sul datore, e del quale costui deve essere consapevole proprio in virtù del ruolo rivestito, conforme ad uno svolgimento del vincolo contrattuale nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede» (si è conformato a tale orientamento anche il Tribunale di Rovereto, sentenza 44/2023 del 30 novembre). Il Tribunale di Bologna in ragione della specifica patologia dedotta dalla ricorrente ha svolto un’istruttoria testimoniale volta ad accertare l’avvenuta comunicazione della malattia lamentata dalla lavoratrice e la relativa conoscenza della stessa da parte del datore di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto non provate tali circostanze, rilevando come non fosse stata né «documentata in alcun modo la sussistenza» della patologia né «la ricorrente abbia edotta la società datrice di lavoro, con sufficiente certezza, della sua patologia e dell’incidenza di essa sulle condizioni lavorative». Par tali ragioni il giudice ha respinto il ricorso.

Fonte: SOLE24ORE