Valido il licenziamento del dipendente tramite mail ordinaria
- 21 Maggio 2026
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Dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare e aver fornito le proprie giustificazioni al riguardo, il lavoratore venne licenziato tramite una mail inviata al suo indirizzo di posta elettronica ordinaria, licenziamento che egli prontamente impugnava per violazione della forma convenzionale. Con l' Ordinanza n. 13731 dell' 11 maggio 2026 , la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore confermando la validità del suo licenziamento disciplinare, posto che il CCNL applica nulla prevede in termini di forma convenzionale, ma si limita a stabilire quelli che sono gli oneri posti a capo del datore di lavoro nella fase successiva alla comunicazione del licenziamento. Come affermano gli Ermellini, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo, la modalità con la quale viene comunicato il recesso datoriale ( in assenza di espressa previsione del CCNL ) non può mai inficiarne la validità, trattandosi comunque di negozio unilaterale formato per iscritto.