Molestie sul lavoro: perfetto il trasferimento se risponde a una logica di tutela

Molestie sul lavoro: perfetto il trasferimento se risponde a una logica di tutela

  • 21 Maggio 2026
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Dopo essere stata oggetto di un corteggiamento insistente e di molestie sessuali da parte di un collega, la lavoratrice denunciava l'accaduto al datore di lavoro e chiedeva il trasferimento , il quale le veniva accordato ma a ben 300 km di distanza dalla sua residenza. Ritenendo illegittimo il trasferimento, la donna si rivolgeva al giudice asserendo che esso fosse una conseguenza della sua denuncia, evidenziandone quindi l'intento ritorsivo . Con l' Ordinanza n. 11945 del 30 aprile 2026 , la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, riconducendo la scelta della nuova sede di lavoro, seppur geograficamente distante dalla residenza della ricorrente, nell'alveo dell'obbligo di protezione di cui all'articolo 2087 cc. In tal senso, gli Ermellini hanno evidenziato la tempestività dell'intervento del datore di lavoro come prova della finalità cautelare del trasferimento, dunque la natura ritorsiva dell'atto deve escludersi poiché la causa non è la denuncia di per sé, ma l'attivazione di una misura protettiva chiesta proprio dalla parte lesa per sottrarsi all'ambiente ostile. In un contesto simile, le preferenze soggettive della lavoratrice non possono inficiare la legittimità della condotta del datore di lavoro.