Rsu anche per chi non ha firmato il Ccnl
- 20 Maggio 2026
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La legittimazione ad agire in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori non richiede necessariamente la firma del contratto collettivo applicato in azienda; inoltre, ai fini della presenza su base nazionale del sindacato è sufficiente una presenza effettiva e diffusa su ampia parte del territorio nazionale. In ogni caso, anche le organizzazioni sindacali non firmatarie del Ccnl possono indire elezioni Rsu se raccolgono il 5% delle firme dei lavoratori e aderiscono formalmente all’Accordo interconfederale del 27 luglio 1994. Questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 14830/2026, che torna sul tema della rappresentatività sindacale. La vicenda nasce nel settore del turismo. Una società ha rifiutato di riconoscere il risultato delle elezioni Rsu promosse da un sindacato non confederale nel novembre 2014, negando anche i permessi sindacali agli eletti. Sia il Tribunale di Treviso sia la Corte d’appello di Venezia hanno qualificato il comportamento aziendale come antisindacale. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, in sintesi, che tale sindacato non avesse titolo né per promuovere l’azione giudiziaria né per indire le elezioni Rsu nel settore turismo, non essendo firmataria del relativo contratto collettivo nazionale. La Suprema corte respinge integralmente il ricorso. Il primo principio affermato riguarda la nozione di “nazionalità” del sindacato. Secondo la Cassazione, il requisito non richiede necessariamente la presenza in ogni singola area del Paese. È sufficiente lo svolgimento di una effettiva attività sindacale su ampia parte del territorio. Nel caso concreto, la legittimazione sindacale è stata riconosciuta sulla base di diversi elementi: la presenza organizzativa in molte aree del territorio nazionale, l’adesione alla confederazione Cisal, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali in altri comparti, l’adesione all’accordo interconfederale del 1994 e l’effettiva attività svolta in azienda, dove il sindacato risultava particolarmente radicato tra i lavoratori. La Corte valorizza quindi una nozione sostanziale e non meramente formale della rappresentatività sindacale. Particolarmente rilevante è anche il passaggio relativo alle elezioni Rsu. Secondo i giudici, il sistema distingue due categorie di soggetti legittimati: da un lato le organizzazioni firmatarie del protocollo del 1993, dell’accordo interconfederale e del contratto collettivo applicato; dall’altro le organizzazioni sindacali formalmente costituite che raccolgano almeno il 5% delle firme dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino formalmente l’accordo interconfederale. In tale contesto, anche un sindacato non firmatario del Ccnl di settore può indire le elezioni Rsu se rispetta le condizioni previste dall’accordo interconfederale.
Fonte: SOLE24ORE