La semplice illegittimità del licenziamento non basta a trasformare il recesso datoriale in un comportamento lesivo della dignità del lavoratore. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 30 aprile 2026 n. 11929, destinata ad incidere in modo significativo sul contenzioso relativo al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al licenziamento illegittimo. La pronuncia affronta un tema che negli ultimi anni ha assunto crescente rilevanza pratica: il tentativo, sempre più frequente nei giudizi di lavoro, di affiancare alla tutela reintegratoria o indennitaria anche una domanda autonoma di risarcimento del danno all’immagine, alla reputazione o alla dignità professionale del dipendente. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il confine tra licenziamento illegittimo e licenziamento ingiurioso resta netto e non può essere superato facendo leva esclusivamente sulla gravità degli addebiti contestati o sulla successiva declaratoria giudiziale di illegittimità del recesso. Il caso: un triplo licenziamento illegittimo. La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro tra un dipendente e una società operante nel settore petrolchimico. Il lavoratore era stato destinatario, nell’arco di pochi mesi, di tre distinti licenziamenti: due disciplinari ed uno per giustificato motivo oggettivo, tutti successivamente dichiarati illegittimi in sede giudiziaria. La Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto che la reiterazione dei provvedimenti espulsivi, l’infondatezza degli addebiti e la prevedibile notorietà della vicenda nell’ambiente lavorativo integrassero gli estremi del licenziamento ingiurioso, condannando la società al pagamento di 50.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. Secondo i giudici territoriali, infatti, la lesione della reputazione professionale del lavoratore derivava non solo dall’illegittimità dei recessi, ma anche dal loro inevitabile impatto all’interno dell’ambiente di lavoro, aggravato dalle modalità concrete di esecuzione del licenziamento, tra cui il ritiro del badge di accesso allo stabilimento. La Cassazione, però, ribalta integralmente questa impostazione. Licenziamento illegittimo e licenziamento ingiurioso: differenze. Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il carattere ingiurioso del licenziamento non coincide con la sua illegittimità. La Corte richiama infatti una lunga serie di precedenti conformi – tra cui Cass. 12204/2016, Cass. 23686/2015, Cass. 5885/2014 e Cass. 22391/2023 – affermando che il danno ulteriore rispetto a quello già coperto dalle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori può essere riconosciuto soltanto quando il recesso sia accompagnato da:
particolari modalità offensive;
forme vessatorie;
pubblicità umiliante o denigratoria;
comportamenti lesivi dell’onore e della dignità del dipendente.
Non è quindi sufficiente che il datore di lavoro abbia formulato accuse gravi poi risultate infondate. Né basta che il licenziamento abbia provocato, di fatto, un disagio reputazionale nell’ambiente lavorativo. Secondo la Cassazione, infatti, la gravità dell’addebito contestato “ridonda” semplicemente nell’infondatezza del licenziamento e non costituisce, da sola, elemento idoneo a fondare un autonomo danno risarcibile. Il tema centrale diventa quindi la prova della condotta offensiva. La Suprema Corte evidenzia come il lavoratore che invochi il risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso debba allegare e dimostrare non solo il pregiudizio subito, ma soprattutto le specifiche modalità offensive con cui il recesso è stato esercitato. Nel caso esaminato, la diffusione della notizia del licenziamento all’interno dello stabilimento non era derivata da una scelta datoriale denigratoria, bensì da una conseguenza “necessitata” del recesso, ossia dal ritiro del badge aziendale indispensabile per l’accesso al sito produttivo. Questo passaggio assume particolare importanza pratica. La Corte sembra infatti distinguere con nettezza le conseguenze fisiologiche del licenziamento dai comportamenti volutamente offensivi o umilianti. Solo questi ultimi possono giustificare un danno ulteriore rispetto alle ordinarie tutele lavoristiche. La pronuncia impone a tutti gli operatori del settore una maggiore attenzione nella gestione concreta della fase espulsiva. Per le aziende, emerge l’esigenza di mantenere il procedimento disciplinare entro confini di correttezza formale e sostanziale, evitando esposizioni inutilmente mortificanti del lavoratore, comunicazioni eccedenti rispetto alle esigenze organizzative o modalità operative suscettibili di assumere una valenza umiliante. Per i lavoratori, invece, la decisione conferma quanto sia decisivo il piano probatorio. Le domande di risarcimento del danno non patrimoniale dovranno essere accompagnate da allegazioni specifiche sulle concrete modalità del recesso, sulla diffusione della vicenda all’interno o all’esterno dell’ambiente lavorativo e sull’esistenza di un effettivo pregiudizio alla reputazione personale o professionale. La Cassazione, in sostanza, sembra voler riportare il tema del danno da licenziamento entro coordinate più rigorose, sottraendolo a letture estensive fondate esclusivamente sull’esito negativo del giudizio di impugnazione del recesso.
Fonte: SOLE24ORE