Con la Circ. 8 maggio 2026 n. 19, l'INAIL ha dato attuazione alla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, ridisegnata dall'art. 23 L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro 2024) e dal DI 24 ottobre 2025. Il documento fornisce le istruzioni operative alle strutture territoriali e sostituisce integralmente le disposizioni previgenti. Nuovo quadro normativo e differenze con il sistema previgente. Fino al 31 dicembre 2024 il limite massimo di rateazione era fissato a 24 rate mensili dall'art. 2 c. 11 DL 338/1989. L'art. 23 del Collegato Lavoro 2024 introdotto il c. 11-bis, portando il tetto a 60 rate e affidando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale e ai regolamenti interni dei singoli istituti. Contestualmente ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2025, la disapplicazione per INPS e INAIL del comma 17 dell'art. 116 L. 388/2000, che subordinava le dilazioni oltre 24 rate a una preventiva autorizzazione ministeriale. Con decreto interministeriale 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha poi tradotto la delega in due fasce operative:
al di sotto dei 500.000 euro di debito, la dilazione massima è di 36 rate;
al di sopra dei 500.000 euro di debito, si arriva a 60 rate.
Il presupposto unico per entrambe le tipologie consiste nella temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro. La Circolare INAIL in commento ha dato ora attuazione alla nuova disciplina, fornendo le istruzioni operative alle strutture territoriali. Ambito oggettivo: cosa si può rateizzare. Il perimetro dei debiti rateizzabili è più ampio di quanto la sola lettura della norma potrebbe suggerire. Oltre ai debiti scaduti per premi e accessori, sanzioni civili ex art. 116 c. 8 L. 388/2000 e interessi ex art. 116 c. 9 L. 388/2000, la disciplina include i debiti correnti, cioè quelli per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. Tale ultima previsione assume particolare rilievo nel contesto dell'autoliquidazione annuale INAIL, consentendo al datore di lavoro di accedere al piano rateale prima ancora che il debito divenga esigibile, a condizione che l'istanza sia presentata prima dell'ultimo giorno utile per il versamento e che non vi siano altri debiti scaduti. Rientrano nell'ambito della dilazione anche i debiti maturati dalla data di presentazione della domanda di concordato o di altra procedura concorsuale ex art. 40 D.Lgs. 14/2019 fino alla data dell'istanza di rateazione, nonché i debiti per i quali il datore abbia già optato per il frazionamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell'art. 44 c. 3 DPR 1124/1965 (cd. Testo unico INAIL). Sono invece escluse le somme iscritte a ruolo, per le quali la competenza a dilazionare appartiene per legge agli agenti della riscossione. Condizioni di ammissibilità. L'istanza è ammissibile solo se rispetta un insieme di condizioni cumulative:
devono essere inclusi tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo presenti alla data della domanda e non è possibile selezionare solo alcune posizioni debitorie;
l'importo della singola rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro;
non deve risultare in corso un'altra rateazione concessa ai sensi del medesimo art. 2 c. 11 e 11-bis DL 338/1989, salvo il caso in cui siano state accordate due rateazioni al medesimo soggetto, ipotesi espressamente prevista dalla delibera;
non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca nei 6 mesi precedenti la presentazione dell'istanza. Sul piano sostanziale, il debitore deve dichiarare la temporanea difficoltà economica riconducibile ad almeno una delle causali tassativamente elencate dalla delibera:
carenza di liquidità da cause contingenti; contrazione produttiva per eventi transitori;
processi di riorganizzazione aziendale;
difficoltà territoriali o settoriali;
calamità naturali;
stato di crisi o insolvenza;
incertezze interpretative sull'obbligo contributivo;
mancato pagamento dei premi scaduti da oltre novanta giorni o derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria. Procedura, contenuto dell’istanze e requisiti formali.
L'istanza si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il servizio dedicato sul portale INAIL, anche tramite intermediario delegato. Il richiedente deve indicare l'importo da rateizzare, il numero di rate mensili richieste e la natura del debito (scaduto o corrente), secondo i limiti e le indicazioni già ricordate. L’istanza per debiti correnti deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e non devono risultare altri debiti scaduti. Il piano di ammortamento è elaborato dalla struttura territoriale INAIL competente in base alla sede legale del codice ditta e, come anticipato, l’accoglimento è possibile solo se l'importo della singola rata, comprensiva di interessi, non sia inferiore a 150 euro. Vale la pena precisare che il debitore è tenuto a conoscere con precisione la propria situazione contributiva prima di presentare la domanda, poiché essa non è modificabile dopo l'invio. Sul piano degli impegni sostanziali, il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e accessori oggetto della richiesta, fatto salvo il diritto dell'INAIL a ulteriori addebiti per errori od omissioni, e rinunciare a tutte le eccezioni sull'esistenza e azionabilità del credito, compresi gli eventuali giudizi di opposizione pendenti in sede civile. Il procedimento si conclude entro 15 giorni e il piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione; la prima rata deve essere versata entro il quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione, con possibilità per il debitore di chiedere che la scadenza sia fissata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno. Il piano è a rate costanti e le rate successive alla prima hanno cadenza mensile a 30 giorni dalla scadenza della precedente. I termini cadenti di sabato o in giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo utile. L’INAIL precisa che la concessione non determina novazione dell'obbligazione originaria, pertanto il credito conserva intatti i propri privilegi di legge, e i versamenti mensili sono imputati a interessi e capitale secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto, a tutela del credito meno garantito. Tasso di interesse e novità. Il tasso applicato alla rateazione è parametrato al tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla BCE alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di una percentuale determinata per legge. Come ricorda l’Istituto, dal 28 marzo 2026, per effetto dell'art. 14 c. 1 DL 38/2026, tale maggiorazione è scesa da sei a due punti, e ciò incide in misura apprezzabile sul costo complessivo dei piani pluriennali, in particolare per i debiti di importo elevato dilazionati su 60 rate. Organi competenti. La competenza a concedere, annullare o revocare le dilazioni è distribuita su base gerarchica e varia in funzione dell'importo del debito.
I Direttori delle Direzioni territoriali concedono le rateazioni fino a 500.000 euro entro 36 rate, rigettano le istanze non ammissibili, dichiarano annullamenti e revoche - anche per le rateazioni concesse dal livello regionale - e istruiscono le pratiche di competenza regionale
I Direttori delle Direzioni regionali e il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano sono competenti per gli importi superiori a 500.000 euro, fino a 60 rate, e rigettano le domande non ammissibili.
Il Direttore della Sede regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento esercitano entrambe le competenze - territoriale e regionale - e pronunciano annullamenti e revoche. Annullamento, revoca e loro effetti. L'annullamento della dilazione consegue al mancato o parziale pagamento della prima rata poiché, in tal caso, la rateazione non si perfeziona. La conseguenza è che i debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza e saranno immediatamente iscritti a ruolo dalla struttura territoriale competente. La revoca opera invece sulle rate successive alla prima e scatta al terzo omesso o parziale pagamento, anche non consecutivo. Al riguardo, giova precisare che si considera omesso il mancato versamento non regolarizzato entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dall'ultima rata; si considera invece parziale il versamento insufficiente non integrato entro gli stessi termini. Anche in caso di revoca le somme residue sono iscritte a ruolo. Particolare attenzione, inoltre, va posta al caso in cui al medesimo debitore siano stati concessi due piani di dilazione (ipotesi espressamente contemplata dall’art. 1 DI 24 ottobre 2025), poiché la revoca di uno travolge automaticamente l'altro, a prescindere dal regolare andamento del secondo. La ratio è coerente con l'impianto complessivo che subordina la rateazione alla regolarità contributiva, e il suo venir meno su un fronte non può coesistere con il mantenimento del beneficio sull'altro. Regime transitorio. La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dalla data di pubblicazione della circolare sul sito istituzionale INAIL (8 maggio 2026). Per le domande trasmesse tra il 12 gennaio 2025 - data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024 - e la pubblicazione della circolare, il DI 24 ottobre 2025 consente al debitore di chiedere la rideterminazione delle rate accordate in base alle nuove condizioni. Le istanze pendenti alla data di pubblicazione della circolare, non ancora definite con l'emissione del piano di ammortamento, ricadono integralmente nel nuovo regime. Lo stesso vale per le istanze già accolte ma non ancora concluse con il pagamento integrale, limitatamente alle disposizioni di maggior favore introdotte dai punti 8 lettera d) e 9 lettere da a) a e) della delibera n. 57/2026.
Fonte: QUOTIDIANPO PIU' - GFL